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Decreto — n. 15746/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15746/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15746/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1801/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DAGIMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente agli avvocati VIANELLO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1068/19/2015 depositata il 16/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositiv i oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15746/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DAGIMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente agli avvocati VIANELLO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1068/19/2015 depositata il 16/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositiv i oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende lite in materia di tariffa esame di cassazione procedura di tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1801/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DAGIMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente agli avvocati VIANELLO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1068/19/2015 depositata il 16/06/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositiv i oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 26/05/2025 LaPre