Decreto — n. 15734/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21446/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro SONDA PIETRO DI SONDA TIBERIO E VALTER SNC, rappresentatie difesi dagli avvocati MILANO FABIO, LONGOBARDI ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.246/26/262016 depositata il 16/02/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 15734/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro SONDA PIETRO DI SONDA TIBERIO E VALTER SNC, rappresentatie difesi dagli avvocati MILANO FABIO, LONGOBARDI ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.246/26/262016 depositata il 16/02/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21446/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO contro SONDA PIETRO DI SONDA TIBERIO E VALTER SNC, rappresentatie difesi dagli avvocati MILANO FABIO, LONGOBARDI ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.246/26/262016 depositata il 16/02/2016, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ri corso per Cassazione. Vista l’istanza per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dell’Avvocatura Generale dello Stato. rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 26/05/2025 La Pre