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Ordinanza — n. 15711/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent revocation creating a lack of interest in the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15711/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's original judgment was subsequently revoked, eliminating the legal interest required for the appeal. The Agency of Customs challenged a second-instance ruling that had dismissed a taxpayer's appeal regarding gambling taxes and incidental sanctions. The court ruled that the revocation of the contested decision by the second-instance court rendered the cassation appeal void due to a lack of interest under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible if the judgment under review is subsequently revoked, resulting in a lack of interest in the proceedings.

Parole chiave

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lack of interest subsequent revocation cassation appeal gambling taxes incidental appeal tassa sulle case da gioco tassa di promozione del turismo ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
1386/05/2022 della medesima CGT di secondo grado e ha dichiarando dovute le sanzioni; - rilevato che l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo , la contribuent e de duc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 100 cod. proc. civ
1386/05/2022 della medesima CGT di secondo grado e ha dichiarando dovute le sanzioni; - rilevato che l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod.
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Testo completo

ato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12952/2023 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Stanleybet Malta Limited –intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1386 / 05 / 20 22 , depositata il 28 . 11 .20 22 . Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del28 febbraio 2025.

RILEVATO CHE -La CTP di Firenze rigettava i l ricors o propost o dalla Stanleybet Malta Limitedavverso l’avviso di accertamento per impost a unica sul gioco, relativa all’anno 2012; Oggetto: Imposta unica sulle scommesse - c on la sentenza indicata in epigrafe, la C GT di secondo grado del la Toscana rigettava l’appello proposto dal la contribuente, osservando che l’imposta sul gioco era dovuta e che restava confermata la statuizione della CTP sulla non debenza delle sanzioni da parte della contribuente, non avendo l’Ufficio proposto sul punto appello incidentale; -l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della C GT di secondo gradocon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o ; -la società contribuente rimaneva intimata.

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motivo , la contribuent e de duc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto dall’Ufficio, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado, laddove aveva dichiarato non dovute dalla contribuente le sanzioni irrogate; - ciò posto, successivamente l’Agenzia delle dogane ha depositato , con nota del 23.12.2024, la sentenza della C orte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana n. 1469/04/2024, emessa a seguito di ricorso per revocazione, proposto dallo stesso Ufficio avverso la medesima sentenza n. 1386/05/2022, impugnata con ricorso per cassazione, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesseal presente giudizio; - rilevato che, con la sentenza n. 1469/04/2024, la C GT di secondo grado della Toscana ha disposto la revocazione de lla sentenza n. 1386/05/2022 della medesima CGT di secondo grado e ha dichiarando dovute le sanzioni; - rilevato che l’intervenuta revocazione della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.; -le spese vanno compensate atteso il complessivo esito del giudizio.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Spese compensate. Così deciso in Roma, ne