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Ordinanza — n. 15710/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling invalidating tax notices sent via PEC from non-registered sender addresses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15710/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's decision which had invalidated tax payment notices sent via PEC from addresses not listed in public registers. The taxpayer argued that such irregular notification prevented participation in public tenders and lacked essential security features, while the Revenue Agency contended that the sender's address need not appear in the public registry. The Court ruled that the lower court erred by applying rules designed for lawyers to the Revenue Agency, establishing that the absence of the sender's address in the public register does not automatically invalidate the notice if the recipient could identify the source and content.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1983; Art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994: The absence of the sender's PEC address from the public registry does not invalidate a notification by the Revenue Agency if the recipient can identify the source and content without prejudice to their defense rights.

Parole chiave

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tax notification validity PEC address registry Revenue Agency sender public tender participation digital notification rules procedural nullity tax court cassation stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1983
civ., per avere laC G T - 2 ritenuto erroneamente invalid e l e notific he a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, in quanto provenienti da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri, sebbene univocamente riconducibili all’Agente della riscossione, senza considerare che l’art. 26, comma 2, del d.P.R.
Art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994
53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 156 cod. proc. civ.
“Anagrafe dei domini internet”; aggiunge che nella specie le notifiche erano state validamente eseguite all’indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna prodotte in giudizio; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 156 cod. proc. civ
“Anagrafe dei domini internet”; aggiunge che nella specie le notifiche erano state validamente eseguite all’indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna prodotte in giudizio; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. S. Un.n. 16979 del 18/05/2022
Cass. n. 18684 del 3/07/2023
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12253/2023R.G. proposto da Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER) , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ZBK ZENA BIKERS s.n.c. di Petrolo Giuseppe Luca C. –intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n.923/02/2022 depositata il 13/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dal consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE -La CTP di Genova rigettava il ricorso proposto da ZBK ZENA BIKERS s.n.c. avverso gli estratti di ruolo e le relative cartelle di pagamento, emesse dall’ADERper Iva ed altro, in relazione agli anni 2016, 2018 e 2019; Oggetto: Tributi–Cartella di pagamento -Notificazione -con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria accoglieva l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rileva, che: - era fondata l’eccezione relativ a all a nullità della notifica delle cartelle di pagamento, in quanto l’invio a mezzo PEC di dette cartelle proveniva da indirizzi dell’ADER, che non risultavano nei pubblici registri; - al riguardo era da ritenersi escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo, siaperché la proposizione del ricorso non era avvenuta a seguito della notifica, seppur irregolare, della cartella di pagamento, ma avverso l’estratto di ruolo, che è un atto diverso e successivo, sia perchè, non avendo l’ADER utilizzato un indirizzo PEC certificato, il messaggio di posta elettronica difetta va di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da un malware; - il ricorso originario era ammissibile ex art. 12, comma 4 - bis del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto i ruoli impugnati avevano impedito alla contribuente di partecipare a gare di appalto per la fornitura di caschi, vestiario e accessori a soggetti pubblici, con particolare riferimento a bandi di gara indetti da diversi Comuni per gli anni 2020 e 2022; - l’A DER proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT-2, affidato adue motivi ; la contribuente rimaneva intimata.

CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo di ricorso l’ADER deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 3-bis della l. n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere laC G T - 2 ritenuto erroneamente invalid e l e notific he a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, in quanto provenienti da indirizzi PEC non presenti nei pubblici registri, sebbene univocamente riconducibili all’Agente della riscossione, senza considerare che l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1983 prevede la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC solo con riferimento all’indirizzo PEC del destinatario e non anche a quello del mittente; precisa che, nel dubbio, il destinatario poteva verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consultando la c.d.

“Anagrafe dei domini internet”; aggiunge che nella specie le notifiche erano state validamente eseguite all’indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna prodotte in giudizio; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CGT di secondo grado ritenuto applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, posto che le cartelle di pagamento erano state notificate tra l’11.10.2016 e il 27.11.2019, mentre il ricorso era stato presentato in data 7.12.2020; - il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo; -come è stato recentemente affermato da questa Corte (Cass.

S. Un.n. 16979 del 18/05/2022), la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; - con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall’agente di riscossione, poi, è stato precisato che, “In tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente dellariscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 3/07/2023); - nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd.

“malware”); - la CGT - 2 non si è attenuta ai suddetti principi, sicché , in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del la L