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Decreto — n. 15697/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15697/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15697/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CAMPANIA- SEZ.DIST.SALERNO n.455/2019 depositata il 24/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22009/2019 Numero sezionale 1584/2025 Numero di raccolta generale 15697/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15697/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22009/2019 Numero sezionale 1584/2025 Numero di raccolta generale 15697/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese titolo esecutivo per i crediti non contestati economia processuale ammende per infrazione procedurale spese legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CAMPANIA- SEZ.DIST.SALERNO n.455/2019 depositata il 24/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22009/2019 R.G. proposto da: CIOTTA ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, presso lo studio dell’avvocato MENICUCCI LOREDANA (MNCLDN61S53H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato FESTA AMERIGO (FSTMRG64D01H703Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA- SEZ.DIST.SALERNO n.455/2019 depositata il 24/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22009/2019 Numero sezionale 1584/2025 Numero di raccolta generale 15697/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 22009/2019 Numero sezionale 1584/2025 Numero di raccolta generale 15697/2025 Data pubblicazione 12/06/2025