Italian tax court declares process extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court ruled that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the case was definitively closed without a substantive judgment. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural extinction, leaving the parties to bear their own litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The process is automatically extinguished if no formal denial of the tax assessment is issued, terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8048/2021 R.G. proposto da : BRIXIA FINANZIARIA SRL, ONDELLI PATRIZIA, ZANI LUISA, ZANI ANNA MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato BIANCHI MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIAn.2950/26/2020 depositata il 14/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’aggiornamento allo stesso datato 10/04/2025 a seguito di specifica interlocutoria; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 23/05/2025 La Pres