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Decreto — n. 15643/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15643/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15643/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29755/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARMENIA GIORGIO, rappresentato e difesodall’avvocato POIDOMANI SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 4319 /13 /2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e rilevato la regolare definizione della controversia; rilevata l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15643/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARMENIA GIORGIO, rappresentato e difesodall’avvocato POIDOMANI SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 4319 /13 /2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e rilevato la regolare definizione della controversia; rilevata l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29755/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARMENIA GIORGIO, rappresentato e difesodall’avvocato POIDOMANI SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Sicilia SEZ.DIST. Catania n. 4319 /13 /2022 depositata il 10/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e rilevato la regolare definizione della controversia; rilevata l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/05/2025 LaPresidente