Cassation court dismisses appeal as tax dispute process extinguished by simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute process had already been extinguished. The lower court found that the parties had entered into a simplified settlement agreement under the 2022 law, resulting in the automatic termination of proceedings without a formal denial. Consequently, the Court ruled that no further judicial review was possible as the matter was already resolved between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 197 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is resolved via simplified settlement agreement, the process extinguishes automatically, precluding further appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18169/2022 R.G. proposto da: PUBBLICITA' SAPI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTE GIOVANNI BATTISTA e dall'avvocato DONATELLI SAMUELE contro COMUNE DI MASSAFRA, rappresento e difeso dall’avvocato DIMITO GIUSEPPE nonché contro SOGET SPA, rappresenta e difesa dagli avvocati DIMITO GIUSEPPE E TORRICELLA ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n.75/03/2022 depositata il 17/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del C.C. di Massafra n. 103 del 27.07.2023 con il quale si evince che il comune di Massafra ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara estinto il processo. Roma, il 19/05/2025 La P