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Decreto — n. 15572/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 15572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a tax assessment by the Revenue Agency. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of proceedings when a list of judgments is transmitted. Consequently, the court held that no further judicial action was required as the legal framework explicitly provided for the process's conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The transmission of a list of judgments to the Revenue Agency automatically extinguishes the civil process unless parties request a hearing, thereby terminating litigation and assigning costs to the anticipator.

Parole chiave

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process extinction tax litigation automatic termination Revenue Agency list civil procedure law deduzione dal reddito computabile tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022
Art. 1, comma 200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20428/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro QUARANTA GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato INFANTE GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.1300/02/2022 depositata il 02/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 21/05/2025 La Presi