Italian Court remits IRAP dividend tax case to EU Court pending CJEU ruling on mother-sister directive compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a new docket pending the European Court of Justice's decision on pending preliminary rulings. The tax authority argued that the mother-sister dividend directive does not apply to IRAP taxation, while the bank relied on recent constitutional court rulings and EU case law. The court agreed to suspend the domestic proceedings until the CJEU clarifies the compatibility of Italian tax rules with the directive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 Directive 2011/196/EU; Art. 6 D.Lgs. 446/1997: The Court of Cassation must remit the case to a new docket when a question of compatibility between national tax law and EU directives is pending before the European Court of Justice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 1 9289 / 20 2 2 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro FIDEURAM INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING s.p.a. (già Banca Fideuram s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Cristiano Garbarini e dall’Avv. Francesco Mattarelli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec dei difensori; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 2303/13/2022,depositata il 24 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 giugno2025dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: IRAP - Tassazione dividendi - Art. 4 Direttiva 2011/196/UE -Questione rimessa alla CGUE -Rinvio interlocutorio Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleAldo Ceniccola; uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Angelo De Curtise per la società contribuente l’ Avv.
Francesco Mattarelli . FATTI DI CAUSA 1. La banca Fideuram Intesa San Paolo avanzava istanza di rimborso di quanto versato a titolo di IRAP nell’esercizio fiscale 2012, in relazione alla quota parte dei dividendi ricevuti da sue società controllateresidenti nell’UE, sul presupposto della scorporabilità dei dividendi dalla base imponibile IRAP (come determinata secondo l’art. 6, d.lgs. n. 446/1997), previa applicazione dell’art. 4 della Direttiva 2011/196/UE(cd. direttiva madre-figlia). Avverso il silenzio formatosi sull’istanza la banca proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, evidenziando la contrarietà della disciplina interna con l’articolo 4 della detta Direttiva.
La CTP rigettava il ricorso.
2. La società proponeva gravame innanzi alla C ommissione tributaria regionale delLazio, che accoglieva l’appello richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 12/2022), che in un obiter dictumaveva affermato l’applicazione della Direttiva madre - figlia anche all’IRAPe la giurisprudenza sovranazionale secondo cui il divieto di doppia imposizione dei dividendi UE si applica anche all’IRAP.
3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio,affidandosi ad un unico motivo. Fissata l’udienza pubblica del 03/06/2025, il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Aldo Ceniccola, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione della CGUE sui ricorsi C-92/24 e C-94/24. All’udienza pubblica del 03/06/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.
Aldo Ceniccola, ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE; in subordine, il rigetto del ricorso; l’avvocato dello Stato si è associato alla richiesta principale della Procura Generale e, in subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’avvocato della contribuente si è associato alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo(ed unico) motivo l ’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 d.lgs 446/1997».Premesse la natura e la funzione dell’IRAP, l’Agenzia sottolinea l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere applicabile all’IRAP la ratiodella direttiva madre-figlia (evitare la doppia imposizione dei dividendi), invece del tutto estranea alla detta imposta.
2. Preliminarmente la Corte rileva che la questione della compatibilità della normativa interna in materia di IRAP con la Direttiva madre-figlia è stata rimessa alla CGUE dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; precisamente, la questione è stata posta sotto il seguente profilo: se la pretesa della Repubblica italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50% dei dividendi incassati da intermediari finanziari residenti in Italia che si qualifichino come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 e distribuiti da società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativi a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri residenti in uno Stato membro abbiano incassato dalle società figlie residenti in altri Stati membri ad imposizione per una percentuale superiore al 5% del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva.
3. È, quindi, opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione della CGUE sui