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Ordinanza Interlocutoria — n. 15564/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 15564/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15564/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1711-2019 proposto da: CIMAR PRODUZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE CALABRÒ giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente– avverso la sentenza n. 5545/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Cimar Produzione S.r.L. avverso la pronuncia n. 7068/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

Regesto Legislator

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art. 153 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 15564/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 5545/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Cimar Produzione S.r.L. avverso la pronuncia n. 7068/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

Parole chiave

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atto tardivo ritardo ingiustificato rispetto del termine opposizione tardiva iscrizione di un'ipoteca legale tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 153 c.p
546, dell’art. 153 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1711-2019 proposto da: CIMAR PRODUZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE CALABRÒ giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente– avverso la sentenza n. 5545/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Cimar Produzione S.r.L. avverso la pronuncia n. 7068/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo laricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell’appello; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 153 c.p.c. e della legge 23 maggio 2010 n. 73 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la pronuncia di primo grado circa la tardività del ricorso introduttivo avverso l’iscrizione ipotecaria - mai notificata alla contribuente - , in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla visura ipotecaria effettuata dalla ricorrente; 2.1. la questione, sottesa al secondo motivo, attiene alla mancata notificazione dell’atto impositivo ed alla sua surrogabilità mediante conoscenza dell’atto da parte del destinatario acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita; 2.2. in base all’orientamento consolidato e maggioritario di questa Corte la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, cosicché l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull'Ufficio stesso l'onere di provare la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza (cfr.

Cass. nn. 13584/2017, 10209/2017, 10445/2011, 13852/2010; conformi ex multis Cass. nn. 13348/2025, 24518/2024, 15553/2024, 6862/2023); 2.3. con la recente pronuncia n. 5178 del 2025 questa Corte si è tuttavia discostata dal citato orientamento, affermando che, pur non costituendo, la notificazione, un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale;

3. sussiste, dunque la rilevanza nomofilattica della questione che giustifica la rimessione della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienzae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità