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Ordinanza — n. 15560/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding valid mortgage registration notification despite missing postal stamp.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected DI.AL.CA S.R.L.'s appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a mortgage registration. The company argued the notification was invalid due to a missing postal stamp and illegible signatures on the receipt, yet the Regional Commission relied on the postal official's certification of delivery. The court dismissed the appeal because the company failed to prove the signature's inauthenticity and did not properly cite new arguments regarding date discrepancies in the cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The burden of proving the invalidity of a notification rests with the recipient; a missing postal stamp or illegible signature does not automatically invalidate the act if the postal official certifies delivery, and new arguments must be substantiated in the cassation petition.

Parole chiave

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mortgage registration notification postal receipt validity illegible signature burden cassation admissibility tax agency enforcement opposizione al precetto esecutivo domanda d'esecuzione iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Con unico motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione t ributaria r egionale abbia erroneamenteritenuto provata e valida la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115 del 2002
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto .
artt. 2697 c.c
violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7838 del 2015
Cass. n. 7838 del 2015 ) , adempimento a cui nel caso in esame il ricorrente si è sottratto.
Cass. n. 11934/2021
Cass. n. 17831/2016
Cass. n. 23766 del 2013
Cass. n. 1435 del 2013
Cass. n. 17253/2009
Cass. nn. 19076 e 13987 del 2022
Cass. 8125/2021
Cass. 19560/2020
Cass. 20694 e 15430 del 2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 832-2018proposto da: DI.AL.CA. S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d all’ Avvocat o MARIO CRETELLA giusta procura speciale in calce alricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenz a n. 4758/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 26/5/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA LaCommissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto da l Agenzia delle entrate riscossione avverso la pronuncia n. 3829 /2015 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato accoltoil ricorso di DIALCA S.r.L. (di seguito la Società) avverso iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà.

Avverso la pronuncia della Commissione t ributaria r egionale la Societàpropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione t ributaria r egionale abbia erroneamenteritenuto provata e valida la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 1.2. In particolare, la ricorrente contesta che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto idoneo, ai fini della prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'avviso di ricevimento della raccomandata depositato dall'Agente della Riscossione, sebbene privo del necessario timbro postale , che ne attestassel'autenticità e la data di ricezione, nonché della firma leggibile dell'agente postale, elementi indispensabili per attribuirgli valore fidefaciente, riportando, l’avviso di ricevimento, «unicamente l'indicazione, apposta a penna, della data"13.03.013" e due sottoscrizioni -illeggibili - prive di alcuna riferibilità al soggetto sottoscrittore » . 1.3.

Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della Concessionaria affermando quanto segue: « Dall’esame della documentazione in atti e — in specie — da quella prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio ... è dato rilevare la rituale notifica di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria (n.10076201288000574000), in data 13/3/2013 all'indirizzo della DI.AL.CA. SRL presso la sede legale di Pagani alla Via Califano Aniello 7 ... Alla regolarità della suddetta notifica, peraltro garantita dall'Ufficiale postale in ordine sia all'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato cheall'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto ..., consegue l'infondatezza della sollevata eccezione diomesso obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale, che l'A.F. eratenuta ad attivare». 1.4.Va dunque evidenziato in primo luogo che ogni contestazione sul contenuto dell’avviso di ricevimento è questione di merito che ha costituto oggetto di verifica dal Giudice regionale nei termini dianzi illustrati, cosicché si è trattato d ell’accertamento di una circostanza di fatto posta come presupposto al principio di diritto poi applicato, che tale verifica implicava e, come tale, in tale sede, non sindacabile, nel suo apprezzamento di merito, sotto il canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.). 1.5.

Èopportuno comunque osservare che :

a) il timbro postale deve ritenersi equipollente all’indicazione della data apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente notificatore atteso che le risultanze dell'avviso hannovalore probatorio privilegiato;

b) l a nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto, al che consegue che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto tributario, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr.

Cass. n. 7838 del 2015 ) , adempimento a cui nel caso in esame il ricorrente si è sottratto. 1.6. Le ulteriori doglianze circa la mancata «corrispondenza tra il mittente indicato nella comunicazione e quello risultante dall’avviso di ricevimento postale», la discordanza tra la data apposta sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria e quella apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata, spedita da una sede dell’agente della riscossione diversarispetto a quella indicat a nella comunicazione , e che il ricorrente assume aver formulato in sede di udienza di discussione sono inammissibili in quanto dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle suddette specifiche eccezioni mentre era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare - riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr.

Cass. n. 11934/2021; n. 17831/2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253/2009). 1.7. In proposito, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né Corte rilevabili di ufficio (cfr.

Cass. nn. 19076e 13987del 2022, 8125/2021, 19560/2020, 20694 e 15430 del 2018 ).

2. Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.

3. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto . Così deciso in Roma,