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Ordinanza — n. 15514/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by solidary co-obligant's benefit from tax simplification law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15514/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the subject matter ceased to exist following a simplified tax payment by a solidary co-obligant. The controricorrente argued for the continuation of the case, but the court found that the co-obligant's payment under Law 197/2022 legally liberated all solidarily liable parties. Consequently, the court ruled that the dispute was resolved objectively, terminating the proceedings without a substantive judgment on the tax liability itself.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 192, 197, 200, 202 of Law 197/2022; Art. 1292 of the Civil Code: The simplified tax definition perfected by a solidary co-obligant extinguishes the debt for all other solidarily liable parties, thereby terminating the related litigation.

Parole chiave

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solidary co-obligation tax simplification law extinguishment of litigation cessata materia del contendere Law 197/2022 tax payment liberation Cassation procedure stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Law 197/2022
Art. 1, comma 192 of Law 197/2022
Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192.
Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192.
Art. 1, comma 200 of Law 197/2022
Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192.
Art. 1, comma 202 of Law 197/2022
Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192.
Art. 1292 of the Civil Code
D.L. 30 marzo 2023, n. 34
(Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
art. 1292 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., 8 agosto 2022, n. 24455
Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n.
Cass., 30 novembre 2021, n. 37393
24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n.
Cass., 10 settembre 2014, n. 19034
37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n.
Cass., 9 agosto 2006, n. 18008
19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n.
Cass., 24 giugno 2003, n. 10031
18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031).
Cass.Sez. 5, n. 21826/2020
1, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass.Sez. 5, n. 21826/2020, Rv.
Sez. 5, n. 21826/2020
1, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass.Sez. 5, n. 21826/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2026/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – Contro Porto Allegro s.r.l., sia in proprio, sia in qualità disocietà incorporante a seguito di fusione per incorporazione della DICO s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Vipsania Andreicich -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione r egionale tributaria del Lazio n. 1756/2020depositata il 19 giugno 20 20 Udita la relazione svolta nella udienza del 29 aprile 2025 dal la Consiglier a Stefania Billi FATTI DI CAUSA Oggetto:

L’oggetto della controversia riguarda un avviso di liquidazione (n. 20141T003652000) notificato dall’Agenzia(d’ora in poi ricorrente) a Porto Allegro s.r.l. (d’ora in poi controricorrente)e a Dico s.r.l., contenente una rettificaper un maggior valore dell’imposta ipotecaria e catastale dovuta per l’anno 2014. La CTP ha rigettato i ri corsi e l a CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla odierna controricorrente e dalla Dico s.r.l. La ricorrente proposto un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata.

L’odierna controricorrente ha proposto anch’essa ricorso , fondato su sei motivi,successivamente a quello d e ll’ odierna ricorrente, la quale, a sua volta, propone controricorso. L’odierna controricorrente ha depositato a sua volta controricorso e nel corso del giudizio anche una nota con relativa documentazione , dichiarando che una coobbligata in solido ha proceduto alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. RAGIONI DELLA EDCISIONE 1. La controricorrente nella nota di deposito ha dedottodi essere coobbligata in solido per l’imposta oggetto del presente giudizio con la Porto Allegro s.r.l. ( C.F.: 11065231000 ) , già MB Motors s.r.l. , quest’ultima quale acquirente, mentre la controricorrentequale venditrice, di un complesso immobiliarenel 2014.

2. Il ricorso per cassazione n. 31236/2020proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti la Porto Allegro s.r.l., già MB Motors s.r.l. ( C.F.: 01549820684), effettivamente è stato estinto con decreto n. 7153 del 2024 emesso il 12 marzo 2024. L’odierna ricorrente, che porta la medesima denominazione, ma un diverso codice fiscale, ha presentato domanda di definizione agevolata, e provveduto al pagamento del dovuto, ai sensi l. n. 197 del 2022 , come risulta dalla documentazione prodotta (doc. nn. 1, 2 e 3) Il ricorso dell’odierna controricorrente in primo grado è stato notificato all’Agenzia delle Entrate in data antecedente all’entrata in vigore del citato l. n. 197 del 2022e alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il giudizio non si era concluso con pronuncia definitiva.

Trova, pertanto, applicazione la disciplina ora richiamata, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 192. Ai sensi dell’art. 1, comma 197 : « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertitocon modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).

Il comma 200del predetto articolo prevede che: « L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56) 3.

L’odierna controricorrente ha prodotto copia del pagamento di una rata e non è stata presentata istanza di trattazione entro il termine di legge fissato al 30 settembre 2024. Deve essere, tuttavia,dichiarata l’estinzione anche del presente giudizio, percessata materia del contendere a seguito dell’estensione degli effetti della definizione agevolata nei confronti di tutti i coobbligati in solido. Ai sensi dell’art. 1, comma 202, della citata legge, infatti « La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.».

Oltre all’espresso dato normativo, il Collegio richiama e conferma il principio di diritto per cui la solidarietà dell'obbligazione comporta, ai sensi dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri, essendo unica la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati con la conseguenza che la definizione agevolata incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta. La riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta, dunque, che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v.

Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del comma 198 del citato art. 1, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass.Sez. 5, n. 21826/2020, Rv. 659298 - 01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata mater