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Ordinanza — n. 15509/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayers' appeal regarding luxury property tax registration notice lacking prior hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15509/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' cassation appeal against a second-instance tax court ruling that classified a property as luxury for registration tax purposes. The taxpayers argued for a prior hearing and questioned the calculation of the property's surface area, but the court found no procedural violation since registration tax notices do not require such hearings. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established legal principles and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR 131/1986; Art. 111 Cost. The registration tax liquidation notice does not require a prior adversarial hearing, and the cassation review of motivation is limited to verifying the constitutional minimum of Article 111, which was not violated here.

Parole chiave

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registration tax luxury property classification prior adversarial hearing surface area calculation cassation review of motivation tax procedural law judgment on appeal assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 12, settimo comma, e 10, l.
Art. 12, settimo comma, l. 212 del 2000
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. –omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per assenza del contraddittorio.
Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986
671628 – 01) , il motivo risulta comunque infondatoin diritto, in quanto per l’imposta di registro (tributo non armonizzat o ) non è necessario il contraddittorio preventivo («In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l.
Art. 5, l. 212/00
I ricorrenti evidenziano solo la insussistenza del requisito della superficie scoperta, di cui all’art. 5, citato (per la errata modalità del calcolo effettuato dall’Agenzia).
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
(in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:
Art. 111, sesto comma, Cost.
art. 111, sesto comma), e cioè dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 12, settimo comma, e 10, l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024
Sez. 5, Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022
Cass. SSUU n. 2483/2015
Si verte infatti di una tutela che, salve specifiche previsioni contenute nelle singole leggi di imposta (qui inesistenti), non rispondeva– ratione temporis - ad un principio interno di ordine generale, potendosi riconoscere solo nei limiti di cui in Cass. SSUU n. 2483/2015 alla quale interamente si rinvia.
Sez. 5, Sentenza n. 13311 del 28/06/2016
669837 – 01 ; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 13311 del 28/06/2016, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21862/2023 R.G. proposto da MORICONI PIEROe MORICONI MARCO, rappresentati e difesi dall’Avv.SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) presso la quale è domiciliata; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1727/2023 depositata i l 28/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dai contribuenti,con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di liquidazione per la maggiore imposta di registro sostitutiva su mutuo, relativo all’acquisto di una abitazione in Roma, L.go Olgiata, considerata di lusso dall’Ufficio e come tale esclusa daibenefici fiscali;

2. ricorrono per cassazione i contribuenti con tre motivi di ricorso , integrati da memoria;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso con richiesta di rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e raddoppio del contributo unificato.

2. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 12, settimo comma, e 10, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. –omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per assenza del contraddittorio. Premesso che la sentenza impugnata, accedendo al merito della lite, ha deciso implicitamente la questione , disattendendola (Sez. 5- , Ordinanza n. 18489 del 08/07/2024, Rv. 671628 – 01) , il motivo risulta comunque infondatoin diritto, in quanto per l’imposta di registro (tributo non armonizzat o ) non è necessario il contraddittorio preventivo («In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017, detta una regola interpretativa e non antielusiva, di talché l'avviso di liquidazione emesso in applicazione di tale disposizione non soggiace all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive» Sez. 5- , Ordinanza n. 13835 del 03/05/2022, Rv. 664651 - 01) .

Si verte infatti di una tutela che, salve specifiche previsioni contenute nelle singole leggi di imposta (qui inesistenti), non rispondeva– ratione temporis - ad un principio interno di ordine generale, potendosi riconoscere solo nei limiti di cui in Cass. SSUU n. 2483/2015 alla quale interamente si rinvia. Né si trattava di accertamento, ispezione o verifica fiscale rientrante nella fattispecie di accesso ai locali della parte contribuente,ex art.12 co. 7^ l. 212/00 all’epoca vigente.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata, in doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, ha valutato le prove e le risultanze peritali, ritenendo (con delibazionedi merito insindacabile in questa sede) la ricorrenza dell’abitazione di lusso in considerazione della superficie superiore a 240 mq, su quattordici vani catastali, in conformità all’indirizzo sul punto della suprema Corte di Cassazione, che si intende confermare: «In tema di agevolazione c.d. prima casa, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell'abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell'area scoperta, in rapporto pertinenziale con l'alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un'area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati» (Sez. 5- , Ordinanza n. 33699 del 04/12/2023, Rv. 669837 – 01 ; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 13311 del 28/06/2016, Rv. 640158 -01).

Non risulta contestata la superficie superiore a 240 mq.. I ricorrenti evidenziano solo la insussistenza del requisito della superficie scoperta, di cui all’art. 5, citato (per la errata modalità del calcolo effettuato dall’Agenzia).

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso , sulla motivazione della decisione che sarebbe, per i ricorrenti , solo apparente. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:

«In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 –01 ed innumerevoli altre); in tale grave forma di vizio certo non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di gravame, hanno affermato che la superficie dell’immobile risulta superiore ai 240 mq.con conseguente sua ascrivibilità alla nozione di lusso.

Non sussiste, quindi, nessun vizio così radicale della motivazione della sentenza impugnata.

5. Infine, deve pure rilevarsi che la decisione impugnata fonda il proprio convincimento anche relativamente alla sussistenza di un giudicato esterno in relazione alla decisione della CTP di Roma n. 2356/2017, passata in giudicato, relativa allo stesso avviso come notificato al venditore quale coobbligato. Nessuno specifico motivo è stato da parte dei ricorrenti prospettato, nel ricorso in cassazione, su talequestione. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna i ricorrential pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2400,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato