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Decreto — n. 15493/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 15493/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory 40-day period. The appellant, Manera Nunzio, challenged a second-instance tax judgment against the Messina tax agency but did not request a ruling on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. No costs were assigned as the respondent tax authority did not engage in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed case definition forty day deadline waiver by silence tax litigation procedure fatture impagate mancato versamento dell'anticipo spese contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14446/2024 R.G. proposto da: MANERA NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- Numero registro generale 14446/2024 Numero sezionale 1556/2025 Numero di raccolta generale 15493/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.412/2024 depositata il 15/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 14446/2024 Numero sezionale 1556/2025 Numero di raccolta generale 15493/2025 Data pubblicazione 10/06/2025