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Decreto — n. 15489/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15489/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15489/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10287/2022 R.G. proposto da COLOSSAL MARMI DI FERRANTE DANIELE E C SNC, rappresentatae difesa dall'avvocato CALI' ROSARIO contro COMUNE PALERMO, rappresentato e difesodall’avvocato BARTOLONE DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilian. 9726 /03 /2021 depositata il 02/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 , e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; visto il modello F24 depositato dalla parte con il quale si evince la determinazione del pagamento dell’importodovuto in base al comma 2 dell’art. 5 cit. ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15489/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da COLOSSAL MARMI DI FERRANTE DANIELE E C SNC, rappresentatae difesa dall'avvocato CALI' ROSARIO contro COMUNE PALERMO, rappresentato e difesodall’avvocato BARTOLONE DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilian. 9726 /03 /2021 depositata il 02/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 , e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; visto il modello F24 depositato dalla parte con il quale si evince la determinazione del pagamento dell’importodovuto in base al comma 2 dell’art. 5 cit. ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10287/2022 R.G. proposto da COLOSSAL MARMI DI FERRANTE DANIELE E C SNC, rappresentatae difesa dall'avvocato CALI' ROSARIO contro COMUNE PALERMO, rappresentato e difesodall’avvocato BARTOLONE DANIELA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilian. 9726 /03 /2021 depositata il 02/11/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 , e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; visto il modello F24 depositato dalla parte con il quale si evince la determinazione del pagamento dell’importodovuto in base al comma 2 dell’art. 5 cit. ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del già menzionato comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/05/2025 LaPres