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Decreto — n. 15487/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15487/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15487/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12040/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BIBLICO LUIGI, elettivamente domiciliato in AVELLINO GALLERIA DI VIA MANCINI, 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ADER -intimato- Numero registro generale 12040/2024 Numero sezionale 1552/2025 Numero di raccolta generale 15487/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.1715/2024 depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15487/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 12040/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BIBLICO LUIGI, elettivamente domiciliato in AVELLINO GALLERIA DI VIA MANCINI, 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ADER -intimato- Numero registro generale 12040/2024 Numero sezionale 1552/2025 Numero di raccolta generale 15487/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.1715/2024 depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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rimborso delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese legate all'invalidità ripetibili diritto al risarcimento danni spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12040/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BIBLICO LUIGI, elettivamente domiciliato in AVELLINO GALLERIA DI VIA MANCINI, 17 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ACHILLE (BNGCLL67L19F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ADER -intimato- Numero registro generale 12040/2024 Numero sezionale 1552/2025 Numero di raccolta generale 15487/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.1715/2024 depositata il 08/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali nei confronti della controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 29/05/2025 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 12040/2024 Numero sezionale 1552/2025 Numero di raccolta generale 15487/2025 Data pubblicazione 10/06/2025