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Decreto — n. 15485/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 15485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Lamaro Appalti S.p.A. against a second-instance tax court judgment. The lower court declared the tax litigation extinguished because the case was listed for extinction under specific provisions of the 2022 tax reform law, noting no formal objection was raised. The Cassation court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for declaring the case extinct were met and the opposing party's arguments failed to justify reopening the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that when a tax litigation is formally listed for extinction under the 2022 tax reform provisions without a timely objection by the parties, the process is legally extinguished and the appeal against such extinction is inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits tax reform law 2022 listing for extinction Cassation dismissal tax court procedure legal standing contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11403/2024 R.G. proposto da : AGENZIA ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LAMARO APPALTI S.P.A. UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dagli avvocati DI SALVO RICCARDO, MOMI FILIPPO unitamente all’avvocato SANTI ALBERTO avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn.6170/09/2022 depositata il 22/12/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 21/05/2025 La Presi