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Decreto — n. 15475/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15475/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15475/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 22276/2021 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 978/07/2021 depositata 17 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; tenuto conto che il controricorso depositato è tardivo; visto l’atto di costituzione delle resistenti; considerato che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15475/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 22276/2021 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 978/07/2021 depositata 17 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; tenuto conto che il controricorso depositato è tardivo; visto l’atto di costituzione delle resistenti; considerato che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro dell'istanza giudiziaria arretrati d'imposta impugnazione di decisioni amministrative opposizione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; tenuto conto che il controricorso depositato è tardivo; visto l’atto di costituzione delle resistenti; considerato che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 22276/2021 proposto da: MAURO LONGO, rappresentato e difeso da Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a., con l’avv. Barbara Morbinari; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 978/07/2021 depositata 17 febbraio 2021. Visto l’atto depositato il 6 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; tenuto conto che il controricorso depositato è tardivo; visto l’atto di costituzione delle resistenti; considerato che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a