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Decreto — n. 15473/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15473/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 19355/2019 proposto da: RENZO COMINI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giovanni Puoti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 9426/08/2018 depositata 24 dicembre 2018. Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15473/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 19355/2019 proposto da: RENZO COMINI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giovanni Puoti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 9426/08/2018 depositata 24 dicembre 2018. Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al reddito rinuncia al brevetto ritiro dell'azione giudiziaria revoca della rendita sospensione della riscossione fiscale conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 19355/2019 proposto da: RENZO COMINI, rappresentato e difeso dall’ avv. Giovanni Puoti; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 9426/08/2018 depositata 24 dicembre 2018. Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e