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Ordinanza — n. 15354/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court for lack of reasoning in awarding litigation costs to the winner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15354/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giorgio Pellegrini's appeal against the Lazio Regional Tax Court's decision to award litigation costs to the winning party. The taxpayer argued the lower court failed to provide adequate reasoning for this discretionary measure, which was granted merely by copying the first-instance court's logic regarding the short prescription period. The court found this reasoning tautological and legally insufficient, ruling that the higher court's review requires a substantive justification rather than a mere restatement of prior arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.: The court must provide non-tautological and logically sound reasoning when awarding litigation costs to the winning party, as a mere repetition of first-instance arguments without substantive justification constitutes a violation of law.

Parole chiave

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litigation costs allocation lack of reasoning tax dispute procedure violation of law judicial discretion Cassation review costs compensation riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
(ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La quale , pertanto, ̀ chiamata a stabilire se le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod.
Art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, primo comma e secondo comma e dell’art.
Art. 111 Cost.
31 dicembre 1992, primo comma e secondo comma e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art.
art. 111 Cost
31 dicembre 1992, primo comma e secondo comma e dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/09/2017, n. 22310
Cass. 25/09/2017, n. 22310) ̀ tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass.
Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019
22310) ̀ tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019).
Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157
Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053, nonché́, "ex multis", Cass.
Cass. 20 novembre 2015, n. 23828
8053, nonché́, "ex multis", Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass.
Cass. 5 luglio 2017, n. 16502
23828; Cass. 5 luglio 2017, n. 16502; Cass.
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248
16502; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), giusta l'avvenuta "novellazione" — da parte dell'art.
Cass. Sezione 6-3, n. 21400 del 2021
Tale ̀ , dunque, la "cornice" in cui va iscritto il sindacato da compiersi sulla motivazione […]» (Cass. Sezione 6-3, n. 21400 del 2021, in motivazione).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1414/2021 R.G. proposto da: PELLEGRINI GIORGIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Riccardo Contardi e Franco Muratori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in via Gino Funaioli 54/56, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. resistenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1376/2020, depositata in data 3 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Irap –Cartella di pagamento –2010 1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione emetteva nei confronti di Giorgio Pellegrini la cartella di pagamento n. 09720140054192617 IRAP, per l’anno di imposta 2010.

2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Roma con sentenza n. 10654/2017 accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata.

4. Contro tale sentenza proponeva appello dinanzi alla C.t.r. del Lazio il contribuente limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite; proponeva altresì appello incidentale l’Ufficio ribadendo che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata nei termini.

5. Con sentenza n. 1376/2020, depositata in data 3 giugno 2020, la C.t.r. rigettava l’appello principale del contribuente e l’appello incidentale dell’Ufficio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’agenzia delle Entrate e L’agenzia delle Entrate Riscossione non hanno notificato e depositato controricorso, ma hanno prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, primo comma e secondo comma e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite del giudizio di primo grado senza fornire idonea motivazione al riguardo.

2. Il motivo è fondato. La questione agitata riguarda la motivazione adottata in primo grado per disporre la compensazione delle spese pur in presenza di una parte vittoriosa (il contribuente) ed in particolare l’assunto secondo cui la compensazione si rendeva opportuna in considerazione dell’essere la dichiarata prescrizione maturata solo da 16 gg dalla notifica della cartella. 2.1. Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice, sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarit̀ della vicenda" esaminata (cfr. tra le tante:

Cass. 25/09/2017, n. 22310) ̀ tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019). E’, dunque, una verifica "in negativo" — in ragione della " elasticit ̀̀ " costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, "non essendo [...1] indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157) —quella demandata a questa Corte.

La quale , pertanto, ̀ chiamata a stabilire se le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò̀, tra l'altro, pure in conformit̀̀ con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimit̀̀ sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053, nonché́, "ex multis", Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 5 luglio 2017, n. 16502; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), giusta l'avvenuta "novellazione" — da parte dell'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile "ratione temporis" al presente giudizio — dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ..

Tale ̀ , dunque, la "cornice" in cui va iscritto il sindacato da compiersi sulla motivazione […]» (Cass. Sezione 6-3, n. 21400 del 2021, in motivazione). 2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testédeclinati , allorquando si è limitata a ritenere motivata la compensazione delle spese di giudizio di primo grado con una motivazione assolutamente tautologica, richiamando e condividendo la motivazione della C.t.p., la quale, a sua volta, si fonda su un argomento (il numero dei giorni successivi alla maturazione della prescrizione) logicamente e giuridicamente indifferente rispetto all’esito del giudizio nel merito ed all’attribuzione delle spese di lite conseguente.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame n