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Decreto — n. 15350/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 15350/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation process extinguished following a decree issued by the Lazio Regional Court. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the new 2023 law automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' arguments regarding the need for a formal hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, d.l. n. 13/2023; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The automatic extinction of tax proceedings upon inclusion in the statutory list terminates the process without the need for a formal denial, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination 2023 tax reform law procedural dismissal cost allocation rules contenzioso tributario estensione della procedura tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, d.l. n. 13/2023
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15823/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SANTORO LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARANO VINCENZO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.5949/05/2021 depositata il 27/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg., della legge n.197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art.1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 20/05/2025 La Pres