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Decreto — n. 15317/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15317/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15317/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15520/2016 R.G. proposto da : SALLEH SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCICA FRANCESCO PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.1944/45/ 2016 depositata il 05/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la comunicazione di regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi d egli art. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,pervenuta dall’Avvocatura Generale dello Statoa seguito interlocutoria; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15317/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SALLEH SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCICA FRANCESCO PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.1944/45/ 2016 depositata il 05/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la comunicazione di regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi d egli art. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,pervenuta dall’Avvocatura Generale dello Statoa seguito interlocutoria; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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liquidazione aziendale a fini fiscali sospensione della riscossione fiscale procedura di liquidazione dei conti differimento dell'imposizione rettifica delle detrazioni arretrati d'imposta
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15520/2016 R.G. proposto da : SALLEH SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCICA FRANCESCO PAOLO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.1944/45/ 2016 depositata il 05/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. vista la comunicazione di regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi d egli art. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,pervenuta dall’Avvocatura Generale dello Statoa seguito interlocutoria; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 20/05/2025 La Pre