Decreto — n. 15309/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27227/2020 R.G. proposto da: SKS365 MALTA LIMITED, (società incorporante per fusione SKS365 GROUP GMBH) in persona del legale rappresentante LUCA GRISCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 98/05/2020 depositata il 20/01/2020,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 15309/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 27227/2020 R.G. proposto da: SKS365 MALTA LIMITED, (società incorporante per fusione SKS365 GROUP GMBH) in persona del legale rappresentante LUCA GRISCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 98/05/2020 depositata il 20/01/2020,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27227/2020 R.G. proposto da: SKS365 MALTA LIMITED, (società incorporante per fusione SKS365 GROUP GMBH) in persona del legale rappresentante LUCA GRISCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI e AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 98/05/2020 depositata il 20/01/2020,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/05/2025 La Pr