Italian Supreme Court orders correction of tax appeal order to add attorney fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible and ordered the agency to pay litigation costs. The attorney for the taxpayer subsequently requested a correction to the order to include a deduction for his own fees as the opposing party's representative. The court granted this request because the original order failed to mention the statutory deduction for the antistatario, despite the opposing party having requested it in their counter-petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When an order of inadmissibility fails to include a statutory deduction for the opposing party's attorney, the court must correct the document to ensure the fee is properly allocated to the antistatario.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14520/2024 R.G. proposto da AVV. GIANPIERO LONGOBARDI, in qualità di procuratore di CHERSONI SRL ( g.longobardi@avvocatinocera - pec.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4990/2024depositata il 26/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI. Rilevato che:
1. Con ordinanza n. 4990/2024 depositata in data 2 6/02/2024 , definendo il giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 577/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania (depositata in data 25/01/2019), condannando la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge.
2. L’avv. GIANPIERO LONGOBARDI, con istanza depositata in data 29/06/2024, ha chiesto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., di provvedere alla correzione dell’ordinanza n. 4990/2024 cit. nel senso che, laddove nel dispositivo si legge: «condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge”, debba invece intendersi e leggersi: “condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Gianpiero Longobardi, antistatario». Considerato che:
1. L’istanza di correzione deve essere accolta, risultando dal controricorso depositato dall’odierna parte istante, la richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, cui non è stato dato riscontro nell’ordinanza n. 4990/2024 del 06/02/2024. P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 4990/2024 pubblicata in data 06/02/2024, a definizione del giudizio iscritto sub R.G. n. 10283/2020, laddove è scritto nel dispositivo « Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente, le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e accessori di legge.» sia aggiunta, a seguire, la frase: «Dispone la distrazione delle spese stessein favore dell’avv. GIANPIERO LONGOBARDI antistatario . » . Manda alla Cancelleria per le annotazioni conseg