Cassation court dismisses tax agency appeal due to untimely notification of the cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the notification of the cassation petition was untimely. Although the agency argued the deadline fell on a Saturday, the court found the initial notification failed due to an incomplete address and was not re-notified for over a year and a half. Consequently, the court ruled the appeal procedurally barred and ordered the agency to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 51 D.Lgs. 546/1992; Art. 155 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the notification of the cassation petition is untimely, particularly when the failure to notify results from the notifying party's error and a significant delay occurs before re-notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro Pispicia Bernardo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to Iano Antoci del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito PEC, presso cui il contribuente ha dichiarato di eleggere domicilio; -controricorrente – avverso la sentenza n. 7186, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 19.10.2020, e pubblicata il 10.12.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa GGETTO :Ires, Iva 2010 - Associazione sportiva dilettantistica - Questioni di notificazione.
1. L’Agenzia delle Entrate notificava a PispiciaBernardo, quale legale rappresentante dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Mistretta, l’atto di contestazione n. TYXCOL800342 avente ad oggetto sanzioni, in conseguenza di accertamento di maggior reddito non dichiarato ai fini Ires ed Irap, con riferimento all’anno 2010.
2. Il contribuente impugnava l’atto di contestazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, proponendo plurime censure, che la CTP riteneva fondate in relazione alla mancata allegazione, in sede di notifica, dell’avviso di accertamento pregiudicante. In conseguenza annullava l’atto impugnato.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina. La CTR dichiarava l’inammissibilità del ricorso perché notificato tardivamente.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La sottosezione sesta della sezione tributaria di questa Corte, con ordinanza 2959/23, accoglieva la richiesta della ricorrente di concessione del termine per la produzione di documenti attinenti al procedimento notificatorio del ricorso in appello, tempestivamente richiesti ma non ancora rilasciati dall’Amministrazione postale. Il contribuente si costituiva mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Essendo stata soppressa la sottosezione sesta, il procedimento è stato rifissato per la definizione innanzi alla sezione tributaria della Cassazione. 4.1. Appare ancora opportuno segnalare che tra le stesse parti pende altro processo (Nrg 16890/1921) avente analogo oggetto, e si è proceduto alla trattazione contestuale nella presente udienza. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 155 cod. proc. civ., perché la CTR ha erroneamente dichiarato inammissibile perché tardiva la notificazione del proprio ricorso in appello, mentre la stessa risultava tempestiva, giacché il termine scadeva in giorno di sabato, e la notificazione è stata regolarmente richiesta il successivo lunedì.
2. Occorre preliminarmente verificare, come segnalato dal controricorrente, la regolarità della notificazione del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza della CTR impugnata è stata depositata il 10.12.2020. L’Amministrazione finanziaria ha spedito la notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta il 9.6.2021, ma la notificazione non è andata a buon fine, non essendo stato reperito il difensore domiciliatario del ricorrente (Giuseppe Testa) presso l’indirizzo indicato (Contrada Giancavaliere snc, Mistretta), ed il plico è stato restituito al mittente (23.6.2021).
L’Agenzia delle Entrate ha rinnovato la notificazione dell’atto, che risulta consegnato in data 15.2.2023 presso più completo indirizzo (Contrada Giancavaliere, via Libertà snc, Mistretta). 2.1. Invero, questa Corte di legittimità ha ritenuto che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, Cass.
SU, 15.7.2016, n. 14594. Nel caso di specie, però, l’errore il quale ha importato che la prima notificazione non sia andata a buon fine può ascriversi alla responsabilità della notificante, che ha indicato un indirizzo del difensore domiciliatario ampiamente incompleto. Non solo, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a rinnovare la notificazione non andata a buon fine, ma solo a distanza di oltre un anno e mezzo. Il ricorso deve perciò essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione prevalente delle ragioni della decisione e del valore della causa. 3.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.000,00, per compensi, o