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Ordinanza — n. 15223/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax authority allowed to appeal cessation of dispute matter when taxpayer fails to meet simplified settlement conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15223/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that dismissed the case due to lack of interest. The taxpayer had declared adherence to a simplified settlement procedure, but the authority argued this did not extinguish the debt if payment conditions were not met. The court held that the administrative body retains standing to challenge the dismissal to verify whether the legal prerequisites for the simplified settlement were actually fulfilled.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l n. 193 del 2016; Art. 100 c.p.c.: The tax authority maintains standing to appeal a ruling declaring the cessation of the dispute matter when the taxpayer's failure to fulfill payment obligations within the simplified settlement procedure prevents the definition from producing legal effects.

Parole chiave

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cessazione materia contendere definizione agevolata interesse ad impugnare Irpef 2013 procedura semplificata Agenzia delle Entrate condono contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art.
Art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv.
Nel corso del grado del giudizio la società depositava poi documentazione attestante la propria adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv. La CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Art. 100 cod. proc. civ.
193 del 2016, come conv., con riferimento all’art. 100 cod.
Art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013, eseguito ai sensi del’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Smada Elettronica Srl in liquidazione la cartella di pagamento n.
Art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602
art. 100 cod. proc. civ
193 del 2016, come conv., con riferimento all’art. 100 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 16.2.2022, n. 5098
Cass. sez. VI, 3.10.2018, n. 24083
193 del 2016, avrebbe potuto essere adottata qualora fosse risultato accertato, al momento della decisione, che il debitore aveva anche provveduto al pagamento (Cass. sez. VI, 3.10.2018, n. 24083; Cass.
Cass. sez. V, 6.11.2024, n. 28602
24083; Cass. sez. V, 6.11.2024, n. 28602), dovendosi comunque dichiarare l’estinzione del giudizio qualora il contribuente vi avesse rinunziato (Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro Smada Elettronica Srlin liquidazione; -intimata – e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – avverso la sentenza n. 6618, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 18.12.2020, e pubblicata il 23.12.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

GGETTO : Irpef 2013 - Cessazione della materia del contendere - A causa del difetto di interesse - Impugnazione della controparte. la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013, eseguito ai sensi del’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Smada Elettronica Srl in liquidazione la cartella di pagamento n. 012 2016 0047756 47 avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, per un valore dichiarato di Euro 293.607,69.

2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, proponendo censure procedimentali e di merito. Nel corso del grado del giudizio la società depositava poi documentazione attestante la propria adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv. La CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso la pronuncia dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Le parti intimate non hanno svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che per effetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere l’atto esattivo si fosse consolidato, e non vi fosse interesse all’impugnazione da parte dell’Ente impositore.

2. L’Agenzia delle Entrate censura l’erroneità della pronuncia del giudice dell’appello, che ha ritenuto inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della pretesa mancanza di interesse ad impugnare da parte dell’Amministrazione finanziaria. Evidenzia, al fine di dimostrare il proprio interesse all’impugnazione, che la contribuente non aveva dichiarato di rinunziare al ricorso, e che la mera presentazione dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., non comporta la definizione della procedura di definizione agevolata. Non solo, segnala l’Amministrazione finanziaria che in atti era stata acquisita la prova del “mancato pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata” (ric., p.

11) la quale, pertanto, non aveva sortito esito positivo 2.1. La CTR scrive che “non sussiste l’interesse prospettato dall’ufficio al prosieguo del contenzioso atteso che in mancanza d’impulso del contribuente, che nel caso de quo non si è costituito né ha proposto appello incidentale, l’atto impugnato, a seguito della sentenza di cessazione della materia del contendere si consolida. Né, del resto, gli uffici hanno contestato la decisione di primo grado in materia di spese. L’appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse” (sent.

CTR, p. I s.). 2.2. Invero, la cessazione della materia del contendere, è una pronuncia di merito, che fa venir meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria (cfr. Cass sez. V, 16.2.2022, n. 5098) e, nell’ambito specifico della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l n. 193 del 2016, avrebbe potuto essere adottata qualora fosse risultato accertato, al momento della decisione, che il debitore aveva anche provveduto al pagamento (Cass. sez. VI, 3.10.2018, n. 24083; Cass. sez. V, 6.11.2024, n. 28602), dovendosi comunque dichiarare l’estinzione del giudizio qualora il contribuente vi avesse rinunziato (Cass. sez.

V, 6.11.2024, n. 28602). Sembra quindi opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, quarto comma, “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. 2.2.1.

In materia di condono, l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell'esattore e, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata, insorge una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento e l'esattore è abilitato a procedere direttamente all'attività di riscossione, potendo promuovere le attività di recupero coattivo (Cass. n. 24083 del 2018 richiamata anche da Cass. 28602 del 2024). 2.2.2.

Sussiste quindi l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a far accertare che, non sussistendo i presupposti della definizione agevolata, non si è verificata la cessazione della materia del contendere.

3. Il ricorso introdotto dall’Ente impositore deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proc