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Ordinanza — n. 15202/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows partial appeal regarding cost deduction percentage in revenue assessment case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15202/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayers' appeal against a tax authority's revenue assessment decision. While the court rejected arguments regarding the lack of professional control and the burden of proof for exemptions, it found the lower court erred in not considering the percentage impact of costs against assessed revenues. Consequently, the judgment was annulled in part and remanded for a new examination of the cost deduction ratio.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973: In strict inductive revenue assessments where full accounting cannot be reconstructed, the tax office must inductively determine both revenues and corresponding deductible production costs, including those calculable at a percentage rate.

Parole chiave

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inductive revenue assessment tax deduction percentage tax authority burden accounting reconstruction remand for new trial spese giustificate dall'uso commerciale scopi fiscali imposta sulla cifra d'affari

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
RC42000541 con il quale l’Ufficio rettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.r.
Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
600, dell’art. 54, d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art.
Art. 2, 5, 6, 12 d.l.gs. 18 dicembre 2012, n. 472
633, dell’art. 2, 5, 6, 12 d.l.gs. 18 dicembre 2012, n. 472, (in relazione all’art.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973

Giurisprudenza citata

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Cass. 09/03/2023, n. 7122
(Cass. 09/03/2023, n. 7122).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13209/2017 R.G. proposto da: LO SCOGLIO DEI F.LLI NATALE C. SNC, nella persona del legale rappresentante NATALE FRACESCO, BELLITRAND MIRELLE, NATALE BRUNO, PRENNA PAOLA MICHELINA, NATALE TAMMARO, BERDINI PATRIZIA rappresentati e difesi dall’Avvocato Leonardo Vernillo, e domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ. DISTACCATA LATINA n. 7106/2016, depositata in data 21 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal consigliere Maria Luisa De Rosa. Avviso di accertamento IRPEF ed altro 1996 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Lo scoglio dei F.lli Natale C. Snc. l’avviso di accertamento n. RC42000541 con il quale l’Ufficio rettificava ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi della società.

2. Avverso tale avviso proponeva ricorso la società dinanzi alla C.t.p. di Latina, la quale con sentenza n. 338/8/04, rigettava il ricorso della società contribuente ritenendo ragionevole la percentuale di scarto per sottrarre dal numero complessivo dei tovaglioli utilizzati quelli normalmente utilizzati per altri scopi.

3. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio, la quale con sentenza n. 318/39/2007 rigettava l’appello della contribuente.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società proponeva ricorso per cassazione, la quale con ordinanza n. 28161/2011 rimetteva la causa ad altra sezione della C.t.p. di Latina perché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse (i soci), procedesse al riesame e alla decisione.

5. A seguito di riassunzione, la C.t.p. di Latina, con sentenza n. 300/05/13 accoglieva integralmente il ricorso dei contribuenti.

6. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. del Lazio, la quale con sentenza n. 7106/39/16, depositata in data 21 novembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 39, primo comma, d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, d.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2, 5, 6, 12 d.l.gs. 18 dicembre 2012, n. 472, (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»), i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto fondato l’accertamento che investe la peculiare situazione della residua contabilità di impresa anche quando sia stato accertato che la mancanza della contabilità era da ascrivere a condotta incolpevole.

2. Il motivo è in parte inammissibile. A completa obliterazione di qualsivoglia riferimento a se, dove e quando siano stati prodotti i relativi documenti, la censura non adempie all’onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575;

Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726). Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr.

Cass. Sez. U.18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass.19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325). 2.1. Nel motivo di ricorso non vi è alcuna indicazione delle ragioni per le quali la decisione della C.t.r. debba ritenersi emessa in violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2, 5, 6, 12 del d.lgs n. 472/1997; la sola preliminare indicazioni delle norme di legge che si assumono violate senza la dimostrazione di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche non costituisce deduzione ammissibile del vizio di violazione di legge. 2.2.

Parimenti, il ricorso è inammissibile anche con riferimento alle sanzioni. Il ricorso non attinge propriamente la specifica ratio decidendi sostanziale e processuale sul punto, peraltro corretta. Invero, anche gli effetti sanzionatori per violazione delle norme tributarie in punto di colpevolezza del contribuente, gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi anche un’attività di controllo e vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile solo nel caso di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto. 2.3.

Nella fattispecie in esame, infatti, la C.t.r. ha affermato che l’Ufficio, fin dalla prima impugnazione, aveva evidenziato che, in sede di verifica della G. di F., il rappresentante della società aveva dichiarato ai verbalizzanti di essere stato più volte informato dal professionista incaricato che egli non disponeva di parte della contabilità perché non consegnata dal commercialista precedente. 2.4. La censura, invece, è ammissibile e fondata limitatamente alla mancata considerazione della incidenza percentuale dei costi a fronte dei presunti maggiori ricavi accertati laddove il ricorrente si duole della mancanza di seria ed approfondita indagine effettuata sull’effettiva attività esercitata dalla società.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico che “In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria”. (Cass. 09/03/2023, n. 7122).

Nel caso in esame, la C.t.r., non correttamente ha ritenuto che costituisse onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d’imposta o componenti negativi del reddito.

3. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla mancata considerazione della incidenza percentuale dei costi a fronte dei presunti maggiori ricavi accertati mentre, per il resto, va rigettato; la sentenza va cassata in parte qua ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione,