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Ordinanza — n. 15199/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify supporting documents under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to specify the procedural acts and documents supporting its arguments. The agency argued that the lower court ignored specific anti-avoidance norms regarding the rebuttal of non-operativity presumptions, but the appeal lacked the required detailed references to evidence. Consequently, the court rejected the request as it violated mandatory procedural rules demanding precise identification of the factual basis for the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, n. 1 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically indicate the procedural acts and documents upon which the appeal is founded, nor summarize their content or identify the phase of the trial where they were produced.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific document reference procedural acts identification tax assessment appeal anti-avoidance norms Cassation procedure failure to specify evidence inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
(in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 1 cod. proc. civ.
La sua formulazione si pone in contrasto con l’art. 366, primo comma, cod.
Art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
TD3030202664 ai fini IRES, per l’anno di imposta 2011, con cui l’Ufficio rideterminava il reddito di impresa applicando la normativa IRES –Normativa antielusiva –anno di imposta 2011 antielusiva in materia di società di comodo ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio
art. 2697 cod. civ
724 e dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/01/2019, n. 777
(Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n.
Cass., 18/11/2015, n. 23575
777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U.
Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726
23575; Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726).
Cass. Sez. U.18/03/2022, n. 8950
Cass. Sez. U.18/03/2022, n. 8950; Cass.
Cass. 14/04/2022, n. 12259
8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass.19/04/2022, n.
Cass.19/04/2022, n. 12481
12259; Cass.19/04/2022, n. 12481; Cass.
Cass. 02/05/2023, n. 11325
12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10898/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. –ricorrente – contro FREE VOICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore. – intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA 3346/1/2020, depositata in data 9 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Free Voice s.r.l. in liquidazione l’avviso di accertamento n. TD3030202664 ai fini IRES, per l’anno di imposta 2011, con cui l’Ufficio rideterminava il reddito di impresa applicando la normativa IRES –Normativa antielusiva –anno di imposta 2011 antielusiva in materia di società di comodo ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la società dinanzi alla C.t.p. di Cosenza; si costituiva l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p. di Cosenza, con sentenza 4087/2019, accoglieva il ricorso ritenendo che l’accertamento si era fondato su un test di operatività obliterando del tutto la concreta operatività aziendale dell’impresa.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Calabria, la società rimaneva contumace.

5. Con sentenza n. 3346/1/2020, depositata in data 9 dicembre 2020, la C.t.r. adita rigettava l’appello.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e la società contribuente è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4 bis e 4 ter, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. nella motivazione, disattende la normativa indicata e in particolare prescinde dal dato che la presunzione di non operatività può essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia di ricavi.

2. Il motivo di ricorso proposto è inammissibile. La sua formulazione si pone in contrasto con l’art. 366, primo comma, cod. proc. civ. laddove non adempie all’onere di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U. 03/11/2011, n. 22726). Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U.18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass.19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325). 2.1. Di poi, la censura riveste una natura meritale, profilandosi evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie e l a prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.

In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza, la cui decisione dà contezza della situazione oggettiva di impedimento al conseguimento di ricavi minimi, in considerazione del mancato avvio dell’attività di predisposizione di collegamenti wifi e, quindi, del mancato perfezionamento della fondamentale commessa dell'Università della Calabria, in relazione alla quale la società stessa era stata costituita, e del connesso contenzioso giudiziario rappresentando ciò elemento atto a vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative, posta a base dell'accertamento impugnato.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese non essendosi costituita la contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio