Italian Court orders correction of Cassation order to add state prosecutor's fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a previous ruling regarding litigation costs. The applicant, representing the state prosecutor, argued that the prior order failed to explicitly deduct fees from the losing party's payment. The court decided to amend the operative part of the earlier order to include the mandatory deduction for the state prosecutor's fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: The court may correct a judgment or order if a clear error in the operative part prevents the execution of the decision, such as the omission of a statutory fee deduction for the state prosecutor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5628/2016 R.G. proposto da RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANI STEFANIA (DSTSFN72C65H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato GALLO ACCURSIO (GLLCRS60M06G273B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro PANE ROSALIA, elettivamente domiciliato in TERMINI IMERESE VIA SALEMI ODDO, 78, presso lo studio dell’avvocato VIVINETTO MARIA GRAZIA (VVNMGR73A43L112O) rappresentato e difeso dall'avvocato AMOROSO VANILA (MRSVNL78A66G273P) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO -intimato- sull’istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data 15/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI. Rilevato che:
1. Con ordinanza n. 26807/2024 pubblicata in data 15/10/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3373/2015 (depositata in data 28/07/2015), così disponendo in ordine alle spese di lite: « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Rosalia Pane che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.» 2. L’avv. AMOROSO VANILA ha depositato istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 cit., nella parte in cui non è stata disposta la distrazione delle spese in favore della procuratrice antistataria. Considerato che:
1. L’istanza di correzione proposta dall’avv. AMOROSO VANILA deve trovare accoglimento, considerato che dagli atti– v. memoria ex art.378 c.p.c. depositata in data 06/06/2024 – risulta richiesta la distrazione in favore della procuratrice antistataria. P.Q.M Dispone che nell’ordinanza n. 26807/2024 emessa da questa Corte in data 15/10/2024, laddove è scritto nel dispositivo « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Rosalia Pane che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge.» sia aggiunta, a seguire, la frase : «Dispone la distrazione delle spese stesse in favore della procuratrice antistataria avv. AMOROSO VANILA.» Manda alla Cancelleria per le annota