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Ordinanza — n. 15192/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of standing for the individual representative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15192/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the individual taxpayer lacked standing to challenge the tax assessment. The lower court had assumed the individual's authority without explicitly ruling on it, while the tax authority argued the assessment was addressed to the sports association, not the individual. Consequently, the Court held that the individual was merely a recipient of the notice and had no personal connection to the tax claim, leading to the dismissal of the appeal without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks standing (legittimazione ad agire) because the tax assessment was addressed to the entity rather than the individual, who cannot act as a personal litigant without explicit prior determination of their representative powers.

Parole chiave

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tax standing legittimazione ad agire sports association tax assessment inadmissible appeal legal representative Cassation procedure assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
Trattasi di profilo rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la cui riconosciuta carenza, nel giudizio di cassazione, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c. (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
art. 382 c.p
Trattasi di profilo rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la cui riconosciuta carenza, nel giudizio di cassazione, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Cass. S.U. n. 7514/2022
Cass. S.U., n. 7925/2019
Cass. V, n. 11968/2012
Cass. V, n. 11968/2012), non è men vero che nel caso in questione il contribuente abbia agito quale mero destinatario della notifica dell’atto impositivo, intestato alla ASD Basket Rovigo, donde si pone una preliminare questione di legitimatio ad causam dell’odierno ricorrente .
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4004/2016 R.G. proposto da ROSSI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROVIGO VIA G. PASCOLI, 1/L, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA ANGELA (CSTMNG67R71A539T) ed alla relativa casella di posta elettronica certificata pec: mariaangela.costa@rovigoavvocati.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROVIGO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 1123/2015 depositata il 30/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il sig. Davide Rossi, nella qualità di legale rappresentante di fatto delle ASD Basket Rovigo, era destinatario di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA sugli anni di imposta 2007 e 2008, con cui erano recuperati a tassazione maggiori guadagni in capo alla predetta associazione dilettantistica sportiva. Altresì, nella qualità di cui sopra, il contribuente era destinatario di invito a chiarimenti su analoga procedura per gli anni 2004 e 2005, da lui definita mediante accertamento con adesione, per la quale era corrisposta solo la prima rata, donde scaturiva iscrizione a ruolo delle somme non onorate e notifica di cartella esattoriale allo stesso sig.

Davide Rossi. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte privata, ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva del contribuente Rossi. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la parte privata, affidandosi a due mezzi, cui replica il Patrono erariale spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO 0. Deve premettersi che la sentenza in scrutinio decide unicamente su di una ripresa a tassazione a fini Irpef ed Invim per l’anno di imposta 2007, con le relative sanzioni: in questo senso è l’incipitdell’esposizione in fatto della sentenza oggetto del presente giudizio di legittimità.

In disparte quindi altri profili rappresentati dal ricorrente, poiché oggetto del giudizio di cassazione è la sentenza impugnata, il thema decidendum resta confinato al decisumdi quest’ultima, nella sua precisa delimitazione.

1. Vengono proposti due mezzi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 36 del codice civile e dell'articolo 75 del medesimo codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva processuale del signor Davide Rossi per essersi lo stesso qualificato come presidente e/o legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica Basket Rovigo. 1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 7 della legge numero 212 del 2000 dell'articolo 42 del DPR numero 600 del 1973. Nella sostanza si contesta la sentenza in scrutinio nella parte in cui ritiene legittima l'integrazione della motivazione degli atti impositivi impugnati, svolta in sede processuale, laddove solo in sede di controdeduzioni ai ricorsi di prime cure l'Ufficio ha invocato la responsabilità personale del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 38 del codice civile.

2. Il primo motivo resta assorbito dai rilievi preliminari di rito nei termini che seguono. 2.1 Se è pur vero che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che non abbia legittimazione attiva o passiva l’ex legale rappresentante di una società (Cfr. Cass. V, n. 11968/2012), non è men vero che nel caso in questione il contribuente abbia agito quale mero destinatario della notifica dell’atto impositivo, intestato alla ASD Basket Rovigo, donde si pone una preliminare questione di legitimatio ad causam dell’odierno ricorrente . Trattasi di profilo rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la cui riconosciuta carenza, nel giudizio di cassazione, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c. (Cass.

Cass. S.U. n. 7514/2022). 2.2. Sebbene si tratti di questione di natura evidentemente preliminare ad ogni ulteriore statuizione che attinga il merito della lite (compresa pertanto quella relativa alla validità della notifica dell’avviso), essa non è stata specificamente trattata e risolta nei giudizi e nelle decisioni dei gradi precedenti, laddove si è data per scontata, guardando agli atti attributivi di un potere rappresentativo dell’ente. Nella sua specifica consistenza (che va nettamente distinta dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della controversia, ovvero alla fondatezza della domanda) la legitimatio ad causam di Davide Rossi non è stata quindi trattata e decisa nel merito (Cass.

S.U., n. 7925/2019). Dall’esame dell’atto impositivo emerge l’intestazione alla ASD Basket Rovigo, presso il domicilio legale e, per esso, raccolta dal sig. Davide Rossi che, peraltro, sempre si era speso come legale rappresentante di quel sodalizio. Egli stesso nega la sua qualifica di legale rappresentante, dichiarando di aver agito solo quale destinatario dell’atto e fac totum del sodalizio, di cui altri aveva la legale rappresentanza, prima amministratore e poi liquidatore. Ne consegue, pertanto, che - quale mero destinatario della notifica di atto impositivo ad altri intestato- egli non aveva , a titolo personale,alcun collegamento con la pretesa tributaria, né il potere di eccitare gli organi della giustizia fiscale avanzando la pretesa di una pronuncia giurisdizionale (cfr. ancora Cass.

V, n. 11968/2012, S.U. n. 7514/2022). 2.3. Ne consegue che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto dal sig. Davide Rossi in proprio, in quanto non legittimato, essendo un soggetto diverso da quello - l’A.S.D. - cui era rivoltadall’Amministrazione finanziaria la pretesa impositiva di cui all’atto impugnatoe che ha dato scaturigine al presente contezioso. Detto in altri termini, il profilo che si pone è ancora antecedente alla questione dei poteri gestori del sig. Davide Rossi, poiché attiene proprio al collegamento fra l’atto impositivo ed il suo destinatario, che non è l’attuale ricorrente in proprio.

3. Donde la sentenza dev’essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. per i profili di impugnazione di cui all’avviso di accertamento per l’anno 2007. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità restano compensate in ragione del rilievo officioso dell’inammissibilità del ricorso introduttivo. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente in ordine alla ripresa a tassazione per l’anno 2007. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il