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Decreto — n. 15168/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15168/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15168/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24780/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ALATRI VIA DEL GIARDINO N 5, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRAVERTINO CONVERSI SRL, elettivamente domiciliato in TIVOLI VIA VINCENZO PACIFICI 20, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI DANIELE (GRMDNL67M31H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TRE ESSE ITALIA SRL -intimato- Numero registro generale 24780/2023 Numero sezionale 1511/2025 Numero di raccolta generale 15168/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2914/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15168/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 24780/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ALATRI VIA DEL GIARDINO N 5, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRAVERTINO CONVERSI SRL, elettivamente domiciliato in TIVOLI VIA VINCENZO PACIFICI 20, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI DANIELE (GRMDNL67M31H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TRE ESSE ITALIA SRL -intimato- Numero registro generale 24780/2023 Numero sezionale 1511/2025 Numero di raccolta generale 15168/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2914/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni importi compensativi monetari soddisfacimento del credito spese di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24780/2023 R.G. proposto da: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, elettivamente domiciliato in ALATRI VIA DEL GIARDINO N 5, presso lo studio dell’avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRAVERTINO CONVERSI SRL, elettivamente domiciliato in TIVOLI VIA VINCENZO PACIFICI 20, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI DANIELE (GRMDNL67M31H501R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro TRE ESSE ITALIA SRL -intimato- Numero registro generale 24780/2023 Numero sezionale 1511/2025 Numero di raccolta generale 15168/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.2914/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 24780/2023 Numero sezionale 1511/2025 Numero di raccolta generale 15168/2025 Data pubblicazione 06/06/2025