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Decreto — n. 15163/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 15163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Tax Court judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, representing the City of Naples, did not request a decision on the appeal proposal submitted by the court. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal proposal within the prescribed 40-day period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory response deadline waiver of appeal rights Code of Civil Procedure procedural default risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7971/2024 R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in napoli piazza municipio-palazzo san giacomo, presso lo studio dell’avvocato D'ALTERIO CARLA (DLTCRL79E52F839Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -ricorrente- contro PROVINCIA RELIGIOSA ORDINE S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, elettivamente domiciliato in Roma Via Ferdinando Galiani 68, presso lo studio dell’avvocato SELICATO PIETRO (SLCPTR55P04H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SELICATO SABINO (SLCSBN67C25H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6057/2023 depositata il 02/11/2023 Numero registro generale 7971/2024 Numero sezionale 1508/2025 Numero di raccolta generale 15163/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/06/2025 Dott. Andrea Penta Numero registro generale 7971/2024 Numero sezionale 1508/2025 Numero di raccolta generale 15163/2025 Data pubblicazione 06/06/2025