Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the proposed judgment was communicated to the parties, but the appellant did not act within the required timeframe. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14475/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro BRANDIMARTE CESIRA, BRANDIMARTE FRANCESCO rappresentati e difesi dell’avvocato SALVI ANGELO -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3586/2020 depositata il 18/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 14475/2021 Numero sezionale 1501/2025 Numero di raccolta generale 15139/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. Il consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 14475/2021 Numero sezionale 1501/2025 Numero di raccolta generale 15139/2025 Data pubblicazione 06/06/2025