Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made after the deadline for the proposed judgment definition expired. Consequently, the appeal was deemed renounced, and the lower court's original judgment was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32136/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- Contro DI GREGORIO ELVINO, DI GREGORIO MASSIMILIANO rappresentati e difesi dall’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U) -controricorrenti- DI GREGORIO SILIVIA parte intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2706/2021 depositata il 21/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; 2 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 32136/2021 Numero sezionale 1498/2025 Numero di raccolta generale 15132/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3/06/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 32136/2021 Numero sezionale 1498/2025 Numero di raccolta generale 15132/2025 Data pubblicazione 06/06/2025