Decreto — n. 15131/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.109/2022depositata il 07/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15377/2022Numero sezionale 1497/2025Numero di raccolta generale 15131/2025Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 06/06/2025comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 391 c.p, art. 93 c.p, art 196-quinquies disp. att. c.p; Decreto — n. 15131/2025 — snciv · Corte di Cassazione: − la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93,comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la partedimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese, consente la migliore attuazione del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione(Cass.
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-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.109/2022depositata il 07/01/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15377/2022Numero sezionale 1497/2025Numero di raccolta generale 15131/2025Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 06/06/2025comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 4.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 3/06/2025.IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena BalsamoNumero registro generale 12095/2025Numero sezionale 3741/2026Numero di raccolta generale 15766/2026Data pubblicazione 22/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da:
Oggetto:Giacomo Maria Stalla Presidente CorrezioneAngelo Matteo Socci Consigliere erroreMilena Balsamo Consigliere Rel. materialeGianmarco Calienno Consigliere Ud.30/04/202Margherita Libri Consigliere 6 CCha pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 15131/2025 R.G. resa dalla Corte diCassazionenel procedimento tra le parti:Giammò Rosalia, Gambino Giuseppa, rappresentate e difese dall'avvocatoGiuseppe Bonanno-già ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della CorteSuprema di Cassazione n. 15131/2025 depositato il 06/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.RILEVATO CHE:Numero registro generale 12095/2025Numero sezionale 3741/2026Numero di raccolta generale 15766/2026Data pubblicazione 22/05/2026Gambino Giuseppa e Giammò Rosalia - per tramite del loro difensore - conistanza datata 9 giugno 2025 chiedevano di disporre la correzione di unerrore materiale contenuto nel decreto di estinzione n. 15131/25,depositato il 06/06/2025, emesso dal consigliere delegato all’esitodell’inutile spirare del termine dei quaranta giorni seguiti al deposito dellaproposta di definizione accelerata, emesso nel procedimento n.15377/2022 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese dilite in favore del procuratore antistatario;CONSIDERATO CHE- ritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv.
Giuseppe Bonanno aveva chiesto la distrazione in suo favore,ex art. 93 c.p.c., delle spese legali del giudizio di legittimità,dichiarandosi antistatario; - come già più volte statuito da questaCorte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi come domanda autonoma;
− la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93,comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la partedimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari espese, consente la migliore attuazione del principio costituzionaledella ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione(Cass.
Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578); − in conclusione, si deve disporre che lamotivazione del summenzionato decreto sia emendata conNumero registro generale 12095/2025Numero sezionale 3741/2026Numero di raccolta generale 15766/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’aggiunta della frase «con distrazione in favore dell’avv. GiuseppeBonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come aldispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv.
Giuseppe Bonanno exart. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documentoinformatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nelfascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.; − per la peculiare sua natura,non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (exmultis, Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U.,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024)P.Q.M.la Corte dispone che la motivazione del decreto di estinzione n.15131/2025 del 6 giugno 2025, sia emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Bonanno ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che il dispositivo siacorretto mediante l’aggiunta dell’inciso « …con distrazione in favoredell’avv. Giuseppe Bonanno ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «spesegenerali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30 aprile2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.