Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15129/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal by suspending appeal deadlines under fiscal dispute acceleration law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15129/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision declaring the taxpayer's appeal inadmissible due to late filing. The taxpayer argued the appeal was timely because the Commission failed to account for a nine-month suspension of appeal deadlines applicable to fiscal disputes under specific emergency legislation. The court ruled that this statutory suspension automatically applies to all such disputes regardless of the taxpayer's intent, thereby extending the deadline and validating the appeal's timeliness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018; Art. 327, c.p.c.: The nine-month suspension of appeal deadlines for fiscal disputes applies automatically and cumulatively with pandemic suspensions, rendering an appeal timely if filed within the extended period.

Parole chiave

Generato dall'IA
fiscal dispute acceleration suspension of appeal deadlines tax appeal timeliness automatic statutory suspension Cassation review of tax rulings indagine su reati finanziari spese di esecuzione inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività, aveva omesso di considerare, nel calcolo dei termini di impugnazione, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
7300/12/2022, pronunciata il 20 settembre 2021 e depositata in segreteria il 1° settembre 2022, ritenendo l’appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.
Art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
136, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
art. 327 c.p
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9 novembre 2022, n. 33069
Cass. 8 agosto 2024, n. 22502
anche Cass. 8 agosto 2024, n. 22502).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5651/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro CURATELA DEL FALLIMENTO EUROGRANI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,in persona del Curatore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Sicilia n. 7300/12/2022,depositata il 1° settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio2025 dal consigliere relatore dott.

Valentino Lenoci ; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF 2011. R.G. N.5651/2023 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele Di Mauro, ha chiesto l’accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Sicilia notificava, in data 29 dicembre 2016, alla Eurograni s.p.a. in liquidazione, avviso di accertamento n. TXB030100030, con il quale, sulla base delle conclusioni di una verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza –Compagnia di Gela, veniva accertata, per l’anno 2011, una maggiore imposta IRES per € 7.186.081,00, ed una maggiore IRAP per € 1.259.254,00, con applicazione di una sanzione unica di € 7.601.044,50, oltre accessori come per legge.

In particolare, l’Ufficio contestava alla società contribuente:

a) l’indebita deduzione, per un importo di € 25.532.733,26, di costi relativi ad operazioni di acquisto intervenute con soggetti economico-commerciali aventi sede in paesi c.d. black-list;

b) l’omessa contabilizzazione di ulteriori ricavi per un totale di € 598.470,32, a seguito di errata registrazione di importi derivanti da cambi di moneta dollaro/euro.

2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermola quale, con sentenza n. 511 8 /05/2018, pronunciata il 28 settembre 2018 e depositata in segreteria il 7 novembre 2018, accoglieva il ricorso –ritenendo che l’Ufficio non avesse osservato l’obbligo di invio dell’avviso al contribuente previsto dall’art. 10, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. R.G. N.5651/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7300/12/2022, pronunciata il 20 settembre 2021 e depositata in segreteria il 1° settembre 2022, ritenendo l’appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1° marzo 2023). Non si è costituito in giudizio la Curatela del Fallimento Eurograni s.p.a. in liquidazione (stante l’intervenuto fallimento, nelle more, della società contribuente), rimastaintimata.

5. Con decreto del 20 novembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 6 febbraio2025. All’udienza suddetta è intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Michele De Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. E’ comparso altresì l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso, che ha concluso come da verbale in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività, aveva omesso di considerare, nel calcolo dei termini di impugnazione, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018. R.G. N.5651/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 2. Il motivo è fondato. Nel caso di specie, si verte indubbiamente in un’ipotesi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, in quanto oggetto del giudizio è un “atto impositivo”.

Il comma 11 del citato art. 6 testualmente recita: «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019». La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 7 maggio 2019 (in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata il 7 novembre 2018), e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.

Sul punto, è stato affermato da questa Corte che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima» (Cass. 9 novembre 2022, n. 33069; v. anche Cass. 8 agosto 2024, n. 22502).

R.G. N.5651/2023 Cons. est. Valentino Lenoci Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) era quello del 7 febbraio 2020; essendo stato l’appello notificato il 5 febbraio 2020, il suddetto atto era quindi da ritenere tempestivo.

3. Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamen