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Decreto — n. 15126/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15126/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15126/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CAMPANIA n.1013/2019 depositata il 06/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; 2 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15126/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; 2 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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lite in materia di contribuzioni pubbliche tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici imposta immobiliare deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta locale imposta reale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
CAMPANIA n.1013/2019 depositata il 06/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26068/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO – ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X), AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.1013/2019 depositata il 06/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; 2 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Numero registro generale 26068/2019 Numero sezionale 1496/2025 Numero di raccolta generale 15126/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 3/06/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 26068/2019 Numero sezionale 1496/2025 Numero di raccolta generale 15126/2025 Data pubblicazione 06/06/2025