Cassation court dismisses tax appeal as parties settle and request extinction of proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax appeal filed by Fly Hotel S.r.l. against the Court of Second Instance of the Veneto, which had upheld the tax authority's findings of non-existent operations. Both parties submitted a conciliation agreement and formally requested the extinction of the proceedings due to the cessation of the subject matter. Consequently, the Court accepted the parties' joint request to terminate the litigation without addressing the substantive legal arguments regarding tax deductions and evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 48 d.lgs. 546/1992: When parties submit a conciliation agreement and request extinction of proceedings, the Court must grant the request and dismiss the appeal without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16287/2024R.G. proposto da FLYHOTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- sentata e difes a dall’Avv. Andrea Codemo ( pec: andreaco- demo@pec.ordineavvocatitreviso.it), domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 –sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. –giudizio tributario avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto , n. 1 5 / 5 /20 24 , depositata il 4 . 1 .20 24 e non notifi- cata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 1 4 /5/2024 depositata il 4.1.2024 veniva accolt o l’ ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Venezia n. 205 / 3 /20 2 2 , la qualeaveva accolto il ricorso proposto da FLY HOTEL S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 201 5 .
C on tale atto venivano riprese ad imposizione mag- giori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni oltre interessi per operazioni oggettivamente inesistenti . Dai fatti derivava anche un processopenale a carico di Otello Gaggiato. 2.L’atto impositiv o veniva emess o a seguito di indagini nei confronti dellacontribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015 . Dai controlli ef- fettuatidall’Ufficio risultava che la Fly Hotel S. r . l . era stata cliente per l’anno 201 3 della ditta individuale Vemas Italia Tecnoufficio di VolpeMassimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al detta- gliodi macchine ed attrezzature d’ufficio, e della Società Office Rent S.r.l.,esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio,della quale il Volpe Massimo, unitamente al coniuge, dete- neval’intero capitale sociale.
L’Amministrazione finanziaria giustificazioni in merito ai costi dedotti relativi ai rapportiintrattenuti con tali soggetti . 3.Nella sentenza impugnata si legge che s ia la Vemas sia la Office Rent avevano omesso la presentazione dello Spesometro 201 5 e compilatola dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione dellamera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente giustificativadei costi. All’esito , l’Ufficio contestava chei contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numeroseanomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dallaOffice Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economi- citàdegli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere ildoppio o il triplo del costo di acquisto).
Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata conse- gnata.Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontra va adde- biti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla Fly Hotel srl con le fotocopiatrici noleggiate da Office Rent e Vemas,mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risulta va no essere 107.500.L’Agenzia contesta va , inoltre, che i contratti di assistenza tecnicae le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risul- tavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro de- scrizioneoltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni.
L’Amministrazione c ontesta va anche che la contribuentenon aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventidi assistenza fatturati. L’Ufficiorilevava che negli anni 2014 e 2015 la Vemas aveva siste- maticamenteprelevato in contanti importi compatibili con l’ammon- tare dei bonifici appena ricevuti dalla Fly e ne esponeva dettagliati prospettiriassuntivi 4.In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed ex- tracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesi- stentile operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti edetratti per l’ ann o di imposta 201 5 , tesi accolta dal giudice d’ap- pelloin riforma della decisione resa dal giudice di prime cure.
Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricorso . Con nota di deposito del 25.3.2025 la società chiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del conten- dere. A sua volta, con nota di deposito datato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione della materia del conten- dere. Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 deld.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato rag- giuntala prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’ine- sistenzadelle operazioni contestate.
2. Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore pro- filodi effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla do- cumentazionee dalle informazioni acquisite nel corso del controllo. 3.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sen- tenza della CTR in ordine “all’onere probatorio a carico del contri- buenteed alla prova effettivamente raggiunta” .
4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del d.P.R.n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in ordine alla mancatadeduzione di costi effettivamente sostenuti nell’attività im- prenditoriale. 5.Il sommario del ricorso, a pag.2, annuncia anche l’esistenza di un quintomotivo, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 45 comma primo del d.P.R. n. 917/1987, cheil corpo del ricorso non sviluppa . 5.Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositatoin giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da lorosottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992. Inoltre, nelle rispettive note di deposito , entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessa- zionedella materia del contendere , confermando così le risultanze documentali.
6. L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lite devon