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Ordinanza — n. 15112/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as parties reached a settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15112/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax appeal filed by FLYHOTEL S.R.L. against the Court of Justice of Second Instance of the Veneto. Although the lower court upheld the tax authority's findings of non-existent operations and disallowed deductions, both parties subsequently signed a conciliation agreement outside of court. The Supreme Court accepted the parties' joint request to terminate the proceedings based on this settlement.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 48 d.lgs. 546/1992: When parties reach a conciliation agreement, the court must declare the proceedings extinguished without ruling on the merits of the substantive claims.

Parole chiave

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tax appeal dismissal conciliation agreement extinguishment of proceedings settlement outside court Cassation procedure spese di missione, di trasporto e di alloggio contratto di organizzazione di viaggio gestore aeroportuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 48 d.lgs. 546/1992
Art. 39 d.P.R. n. 600/73
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16281/2024R.G. proposto da FLYHOTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- sentata e difes a dall’Avv. Andrea Codemo ( pec: andreaco- demo@pec.ordineavvocatitreviso.it), domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 –sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. –giudizio tributario avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto , n. 1 4 / 5 /20 24 , depositata il 4 . 1 .20 24 e non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto n. 1 4 /5 /20 24 depositata il 4 . 1 .20 24 veniva accolt o l’ ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Venezia n. 425 / 2 /20 2 0 , la qualeaveva accolto il ricorso proposto da FLY HOTEL S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società per l’anno diimposta 201 3 .

Con tale atto venivano riprese ad imposizione mag- giori II.DD. e IVA e irrogate le relative sanzioni oltre interessi per operazioni oggettivamente inesistenti . Dai fatti derivava anche un processopenale a carico di Otello Gaggiato . 2.L’atto impositiv o veniva emess o a seguito di indagini nei confronti dellacontribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015 . Dai controlli ef- fettuatidall’Ufficio risultava che la Fly Hotel S. r . l . era stata cliente per l’anno 201 3 della ditta individuale Vemas Italia Tecnoufficio di VolpeMassimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al detta- gliodi macchine ed attrezzature d’ufficio, e della Società Office Rent S.r.l.,esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio,della quale il Volpe Massimo, unitamente al coniuge, dete- neval’intero capitale sociale.

L’Amministrazione finanziaria giustificazioni in merito ai costi dedotti relativi ai rapportiintrattenuti con tali soggetti . 3.Nella sentenza impugnata si legge che s ia la Vemas sia la Office Rent avevano omesso la presentazione dello Spesometro 201 3 e compilatola dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione dellamera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente giustificativadei costi. All’esito , l’Ufficio contestava chei contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numeroseanomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dallaOffice Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economi- citàdegli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere ildoppio o il triplo del costo di acquisto).

Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata conse- gnata.Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontra va adde- biti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla Fly Hotel srl con le fotocopiatrici noleggiate da Office Rent e Vemas,mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risulta va no essere 107.500.L’Agenzia contesta va , inoltre, che i contratti di assistenza tecnicae le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risul- tavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro de- scrizioneoltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni.

L’Amministrazione c ontesta va anche che la contribuentenon aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventidi assistenza fatturati. 4.In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed ex- tracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesi- stentile operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti edetratti per l’ ann o di imposta 2013 , tesi accolta dal giudice d’ap- pelloin riforma della decisione resa dal giudice di prime cure. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso .

Con nota di deposito del 25.3.2025 la so- cietàchiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione dellamateria del contendere. A sua volta, con nota di deposito da- tato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordoconciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 deld.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato rag- giuntala prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’ine- sistenzadelle operazioni contestate.

2. Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 , primo comma , n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore pro- filodi effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla do- cumentazionee dalle informazioni acquisite nel corso del controllo. 3.Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360 , primo comma , n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sen- tenza della CTR in ordine “all’onere probatorio a carico del contri- buenteed alla prova effettivamente raggiunta” .

4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma , n. 4 cod. proc. civ., la violazione di legge in ordineai recuperi relativi agli interessi attivi asseritamente maturati esulla asserita deduzione di costi non inerenti. 5.Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositatoin giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da lorosottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992. Inoltre, nelle rispettive note di deposito , entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessa- zionedella materia del contendere , confermando così le risultanze documentali.

6. L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lite devono essere compensat