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Ordinanza — n. 15111/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax judgment due to parties' settlement agreement and cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15111/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fly Hotel S.r.l. and Otello Gaggiato against a second-instance tax court judgment regarding alleged non-existent business operations. Both parties submitted a settlement agreement and requested the extinction of the proceedings, arguing that the substantive dispute had ceased. The court accepted these requests and formally dismissed the appeal based on the lack of a live controversy.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 48 d.lgs. 546/1992: An appeal is inadmissible and the proceedings are extinguished when parties reach a settlement agreement and jointly request the cessation of the dispute.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of proceedings cessation of dispute tax appeal dismissal inadmissible appeal contratto di organizzazione di viaggio contratto di albergo contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 48 d.lgs. 546/1992
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16280/2024R.G. proposto da FLYHOTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , OTELLO GAGGIATO, rappresentat i e difes i dall’Avv. Andrea Codemo ( pec: andreacodemo@pec.ordineavvocatitreviso.it), domiciliat i presso la Cancelleriadella Corte di cassazione ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:art.21-bis d.lgs. 74 del 2000 –sentenza ex art.520, comma 2, c.p.p. –giudizio tributario avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto , n. 1 3 / 5 /20 24 , depositata il 4 . 1 .20 24 e non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 13/5/2024 depositata il 4.1.2024 veniva no riuniti e accoltigli appell i propost i da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Venezia n. 567/3/2021,la quale aveva accolto il ricorso proposto da FLY HOTEL S.r.l.avverso due atti. Il primo era l’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società per l’anno di imposta 2014 , con cui veni- vanoriprese ad imposizione maggiori II.DD. e IVA e irrogate le re- lativesanzioni oltre interessi .

Il secondo era l’avviso di accertamento emessonei confronti del socio unico Otello Gaggiato per maggiore IRPEF,addizionali e relative sanzioni e interessi per il medesimo pe- riodo d’imposta per operazioni oggettivamente inesistenti . Dai fatti derivavaanche un processo penale a carico di Otello Gaggiato. 2.G li atti impositivi venivano emessi a seguito di indagini nei con- frontidei contribuenti per gli anni 2013, 2014 e 2015 . Dai controlli effettuatidall’Ufficio risultava che la Fly Hotel S. r . l . era stata cliente per l’anno 2014 della ditta individuale Vemas Italia Tecnoufficio di VolpeMassimo (Vemas), esercente l’attività di commercio al detta- gliodi macchine ed attrezzature d’ufficio, e della Società Office Rent S.r.l.,esercente l’attività di noleggio di macchine ed attrezzature per l’ufficio,della quale il Volpe Massimo, unitamente al coniuge, dete- neval’intero capitale sociale.

L’Amministrazione finanziaria giustificazioniin merito ai costi dedotti re- lativiai rapporti intrattenuti con tali soggetti . 3.Nella sentenza impugnata si legge che s ia la Vemas sia la Office Rent avevano omesso la presentazione dello Spesometro 2014 e compilatola dichiarazione IVA con il solo quadro A, ossia indicazione dellamera attività esercitata e l’Agenzia chiedeva alla contribuente giustificativadei costi. All’esito , l’Ufficio contestava chei contratti in essere erano privi di firma delle parti, risultavano numeroseanomalie con riferimento ai costi di ogni singolo noleggio (ad es. la stessa macchina veniva noleggiata a 102 euro al mese dallaOffice Rent e a 50 euro/giorno dalla Vemas) e la non economi- citàdegli stessi (ad es. il canone annuale di noleggio risultava essere ildoppio o il triplo del costo di acquisto).

Risultavano altresì addebiti di prestazioni per periodi in cui la macchina non era stata conse- gnata.Per quanto attiene i costi per copia l’Ufficio riscontra va adde- biti per 732.064 complessive fotocopie/stampe eseguite nel 2013 dalla Fly Hotel srl con le fotocopiatrici noleggiate da Office Rent e Vemas,mentre i fogli di carta acquistati dalla Fly risulta va no essere 107.500.L’Agenzia contesta va , inoltre, che i contratti di assistenza tecnicae le prestazioni di adeguamento rete prodotti dalla Fly risul- tavano privi di firma del destinatario e non esaustivi nella loro de- scrizioneoltre che riportanti dati e voci riconducibili ad altri soggetti ed altre destinazioni.

L’Amministrazione c ontesta va anche che la contribuentenon aveva prodotto alcun documento a supporto degli interventi di assistenza fatturati. L ’Ufficio rileva va che negli anni 2014e 2015 la Vemas aveva sistematicamente prelevato in contanti importicompatibili con l’ammontare dei bonifici appena ricevuti dalla Flye ne esponeva dettagliati prospetti riassuntivi. 4.In conclusione, sulla base della documentazione contabile ed ex- tracontabile reperita, l’Amministrazione finanziaria riteneva inesi- stentile operazioni contestate e i costi relativi indebitamente dedotti edetratti per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 , tesi accolta dal giudiced’appello in riforma della decisione resa dal giudice di prime cure.

Avversola sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassazione i contribuent i deducendo cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso . Con nota di deposito del 25.3.2025 la so- cietàchiede la declaratoria di estinzione del processo per cessazione dellamateria del contendere. A sua volta, c on nota di deposito da- tato 26.3.2025 l’Agenzia conferma che le parti hanno sottoscritto accordoconciliativo della lite e chiede la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere. Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 deld.P.R. n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, abbia dichiarato rag- giuntala prova da parte dell’Amministrazione finanziaria circa l’ine- sistenzadelle operazioni contestate.

2. Con il secondo motivo viene censurata, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/73 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 sotto un ulteriore pro- filodi effettività delle operazioni, che sarebbe comprovata dalla do- cumentazionee dalle informazioni acquisite nel corso del controllo. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 del d.P.R.n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, censurando la sen- tenza della CTR in ordine “all’onere probatorio a carico del contri- buenteed alla prova effettivamente raggiunta” . 4.Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 del d.P.R.n. 917/1987 censurando la sentenza della CTR in ordine alla mancatadeduzione di costi effettivamente sostenuti nell’attività im- prenditoriale.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 45 commaprimo del d.P.R. n. 917/1987 censurando la sentenza della CTRin merito alla imputazione degli utili extracontabili al socio. 6.Entrambe le parti, con note di deposito del 25 e 26.3.2025 hanno depositatoin giudizio copia dell’accordo conciliativo fuori udienza da lorosottoscritto in data 24.3.2025 ex art.48 del d.lgs. n.546/1992. Inoltre, nelle rispettive note di deposito, entrambe le parti hanno formulato istanza di estinzione del processo per intervenuta cessa- zionedella materia del contendere , confermando così le risultanze documentali.

7. L’istanza va senz’altro accolta e le spese di lit