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Ordinanza — n. 15110/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to party's adoption of simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15110/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax dispute extinguished after the appellant formally adopted the simplified tax definition procedure. Although the appellant had previously filed an appeal regarding tax assessments, they subsequently submitted a request for the simplified definition and paid the required installment. The court ruled that the procedural outcome was a dismissal of the case because the underlying matter ceased to exist upon the appellant's voluntary participation in the simplified process.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1, comma 198, legge 197/22: The adoption of the simplified tax definition procedure by a party extinguishes the ongoing litigation, rendering further appeals inadmissible and shifting procedural costs to the party who initiated the simplified process.

Parole chiave

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simplified tax definition procedure extinguishment of litigation tax dispute resolution simplified tax procedure procedural costs allocation voluntary withdrawal of appeal tax assessment finality assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., della legge 29/12/22 n. 197
domanda datata 28.6.2021) delle disposizioni in materia di defi- nizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1,commi 186 e ss.,della legge 29/12/22 n.
Art. 1, comma 198, legge 197/22
domanda datata 28.6.2021) delle disposizioni in materia di defi- nizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1,commi 186 e ss.,della legge 29/12/22 n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
doppio contributo uni- ficato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31517/2021R.G. proposto da GIACOBELLIGIANNI, già socio di PROGAMMA S.R.L. cancellata dal registro delle imprese , rappresentat o e difes o dall’Avv. Andrea Bu- gamelli,con domicilio eletto presso l’indirizzo Pec: avv.andreabuga- melli@pec.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del le Marche,n. 767 / 5 /20 2 1 , depositata il 28 . 6 .20 2 1 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche , n.767/5/2021, depositata il 28 . 6 .20 21 veniva accolto l’ appell o pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Ancona n. 1235 / 2 /20 14 , la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla società PROGRAMMA S.r.l. in liqui- dazione avverso l’avviso di accertamento emesso per l’anno di im- posta2008 .

C on tale atto impositivo l’Agenzia delle Entrate ripre n- devaad imposizione maggiori II.DD. e IVA oltre accessori in dipen- denzad el disconoscimento di costi per prestazioni riferite a consu- lenzee ad attività di intermediazione alla clientela ritenuti . 2.In primo grado il giudice accoglieva l’eccezione di nullità dell’av- visodi accertamento per invalida sottoscrizione. Il giudice d’appello riteneva superabile la questione preliminare e, nel merito, riteneva nonfornita la prova della certezza e dell’inerenza dei costi in conte- stazione. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione GianniGiacobelli, n.q. di ex socio della società cancellata dal registro delle imprese in data 13.9.2019 , per cinque motivi , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso .

Da ultimo, in data 15.1.2025parte ricorrente ha depositato nota con richiesta di decla- ratoriadella cessazione della materia del contendere. Considerato che:

1. Con memoria depositata il 15.1.2025 partericorrente ha reso noto che, successivamente alla sentenza di appello, per conto del la (estinta) società PROGRAMMA S.r.l. , Gianni Giacobelli si è avvals o (v. domanda datata 28.6.2021) delle disposizioni in materia di defi- nizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1,commi 186 e ss.,della legge 29/12/22 n. 197.

2. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. Partecontribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta pre- sentazione di tale domanda, nonché la ricevuta del versamento del dovuto, pari al 20% del valore della controversiae non risulta, allo stato, notificato alcun diniego delladefinizione.

3. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processoper intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. Ai fini del regolamento delle spese, il Collegio osserva che la do- manda di definizione agevolata reca una data di alcuni mesi ante- riore alla notifica del ricorso. Tuttavia, il pagamento ai fini della de- finizione della lite è intervenuto nell’immediatezza e quasi conte- stualmente all’adempimento difensivo. In secondo luogo, va anche tenuto conto che nonè esigibile un’immediata interlocuzione interna tra l’articolata Amministrazione finanziaria e l’Avvocatura che la di- fende nel singolo processo, come confermato dal fatto che il contro- ricorso difende l’Agenzia nel merito senza dar conto della definizione agevolata della lite intervenuta nelle settimane precedenti e, dun- que, lo svolgimento di una attività difensiva cautelativa da parte di entrambe le parti nei giorni successivi al pagamento estintivo può essere giustificata.Le spese del processo restano pertanto a carico della parte che le ha anticipate,ai sensi dell’art. 1, comma 198 , legge 197/22.

5. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata,si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. doppio contributo uni- ficato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M La Corte: dichiaraestinto il processo. Le spese del p