Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court rejection of silent refusal claim due to missing payment details.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that recognized a taxpayer's right to a refund. The taxpayer had requested a return of withheld taxes but failed to provide exact payment details and amounts in her initial application. The court ruled that without these specific figures, the request could not legally trigger a reviewable silent refusal, rendering the administrative action inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1991; Art. 382, comma 3, c.p.c.: A request for tax restitution lacking precise quantification of payment details and amounts does not constitute a valid basis for a reviewable silent refusal and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Giuseppe e Francesca FUSCHINI, quali eredi diMaria Vittoria PELLEGRINI; - intimati – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1854/20 depositata il 23 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La sig.ra Maria Vittoria Pellegrini impugnava il silenzio - rifiuto a seguito di istanza di rimborso di ritenute operate nel periodo 2010/2013 sulla propria pensione integrativa, che nella relativa prospettazione avrebbero dovuto essere operate in base all’aliquota agevolata del 15 % prevista dall’art. 11, d.lgs. n. 252/2005.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, mancando la documentazione a sostegno della pretesa. PRESUPPOSTI SILENZIO- RIFIUTO La CTR in sede d’appello riconosceva invece il diritto della stessa prendendo atto della documentazione prodotta in grado d’appello, in corso di giudizio, e nel merito della fondatezza delle ragioni spiegate dalla contribuente. L’Agenzia ricorre in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre gli eredi della contribuente, frattanto deceduta, sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la difesa erariale rileva violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/1991 in quanto non si sarebbero realizzati i presupposti per la formazione del silenzio- rifiuto 1.1.
Il motivo è fondato. È invero pacifico che la formazione del silenzio - rifiuto dell’amministrazione finanziaria è impugnabile nel caso previsto dalla disposizione appena richiamata (rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri accessori), e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come in tal caso l’istanza debba contenere l’esatta quantificazione dell’importo di cui si richiede la restituzione Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (cfr.
Cass. 4565/2020, in senso conforme, si veda già Cass. n. 21400/2012). Sotto tale profilo l’elemento valorizzato dalla CTR della produzione della certificazione dell’INPS in corso di giudizio d’appello risulta quindi irrilevante. La contribuente peraltro aveva allegato l’impossibilità di determinare gli importi a causa della mancata quantificazione da parte dell’ente previdenziale che erogava il trattamento tassato. Tuttavia, ai fini della quantificazione, peraltro operata poi in sede giudiziale dalla contribuente, la certificazione non era necessaria, essendo sufficiente indicare le somme ai fini di consentire all’amministrazione di valutare la fondatezza o meno della pretesa, come chiarito sopra.
In assenza dunque di tale adempimento, non potendosi ritenere la sussistenza della formazione del silenzio-rifiuto, l’istanza di rimborso doveva ritenersi inammissibile, come allegato dall’amministrazione fin dal primo grado di giudizio.
2. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con assorbimento de i restanti motivi, e non dovendo lo stesso essere neppure proposto, va disposta la cassazionedella sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con aggravio di spese del giudizio di legittimità in capo agli intimati, previa compensazione di quelle relative alle fasi di merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, ecassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Condanna gli intimati al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00,oltre spese prenotate a debito. Spes