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Decreto — n. 15004/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15004/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15004/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17254/2021 R.G. proposto da: PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avv. FORTE SIMONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- -ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) Numero registro generale 17254/2021 Numero sezionale 1494/2025 Numero di raccolta generale 15004/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15004/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 17254/2021 R.G. proposto da: PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avv. FORTE SIMONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- -ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) Numero registro generale 17254/2021 Numero sezionale 1494/2025 Numero di raccolta generale 15004/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
EMILIA ROMAGNA n.1474/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17254/2021 R.G. proposto da: PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avv. FORTE SIMONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente incidentale- -ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da PIGNATARI MANUELA rappresentata e difesa dall’avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) Numero registro generale 17254/2021 Numero sezionale 1494/2025 Numero di raccolta generale 15004/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA ROMAGNA n.1474/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

In considerazione dello ius superveniens appare opportuno compensare le spese di lite. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 19/05/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 17254/2021 Numero sezionale 1494/2025 Numero di raccolta generale 15004/2025 Data pubblicazione 04/06/2025