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Decreto — n. 14992/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14992/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14992/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16373/2019 R.G. proposto da: SANNINO ANTONIO rappresentato e difeso dall’avv. SPINELLI EGIDIO -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO rappresentato e difeso dall’avv.CAROLI CHIARA e dall’avv. RINALDI GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.3350/2018 depositata il 21/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14992/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 16373/2019 R.G. proposto da: SANNINO ANTONIO rappresentato e difeso dall’avv. SPINELLI EGIDIO -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO rappresentato e difeso dall’avv.CAROLI CHIARA e dall’avv. RINALDI GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.3350/2018 depositata il 21/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino spese di esecuzione errore di calcolo liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
RINALDI GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.3350/2018 depositata il 21/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16373/2019 Numero sezionale 1489/2025 Numero di raccolta generale 14992/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16373/2019 R.G. proposto da: SANNINO ANTONIO rappresentato e difeso dall’avv. SPINELLI EGIDIO -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO rappresentato e difeso dall’avv.CAROLI CHIARA e dall’avv. RINALDI GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.3350/2018 depositata il 21/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16373/2019 Numero sezionale 1489/2025 Numero di raccolta generale 14992/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. Il CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 16373/2019 Numero sezionale 1489/2025 Numero di raccolta generale 14992/2025 Data pubblicazione 04/06/2025