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Ordinanza — n. 14962/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to res judicata on prescription after ten years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14962/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax refund claim because the right to reimbursement had been prescribed, a fact established by a prior final judgment. The taxpayer attempted to interrupt the prescription period through multiple formal notices, but the court ruled that the final judgment on the initial claim created an immutable legal status regarding the passage of time. Consequently, the court held that the taxpayer could not reopen the issue via a new enforcement suit once the prescription had legally taken effect.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. n. 546/1992; Art. 2909 cod. civ.: A final judgment establishing the prescription of a right creates an immutable legal status that bars subsequent enforcement actions.

Parole chiave

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res judicata tax prescription enforcement suit final judgment legal immutability arretrati di mantenimento tardivo pagamento delle spese impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 70 of d.lgs. n. 546/1992
Formatosi il giudicato su tale sentenza, e nell’inerzia dell’amministrazione, la società propose ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs.
Art. 2909 of the Civil Code
546/1992 e dell’art. 2909 cod.
Art. 2953 of the Civil Code
ha rigettato la domanda rilevando che era intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere, essendo decorso il termine di dieci anni decorrente dalla sentenza di condanna di cui all’art. 2953 cod.
Art. 111 of the Constitution
del diritto al rimborsorilevata dal giudice dell’ottemperanza, ha affermato che la parte soccombente può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2909 cod. civ
546/1992 e dell’art. 2909 cod. civ.
art. 2953 cod. civ
ha rigettato la domanda rilevando che era intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere, essendo decorso il termine di dieci anni decorrente dalla sentenza di condanna di cui all’art. 2953 cod. civ.
art. 111 Cost
del diritto al rimborsorilevata dal giudice dell’ottemperanza, ha affermato che la parte soccombente può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33039/2019
Cass. n. 8752/2008
33039/2019; in precedenza, Cass. n. 8752/2008).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 13565 / 20 2 1 , propost o da: CREDITO EMILIANO s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Lucio Igino Zanon di Valgiurata, rappresentata e difes a , per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. SEVERINA DI COMITE e dall’Avv. ALESSANDRA MILITERNO, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in ROMA, VIA PO, N. 9 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 8040/27/2020 della Commissione tributaria Provinciale di Napoli, depositata il 18 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2025 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Il 27 settembre 2001 Credito Emiliano s.p.a. presentò all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso per l’Irpeg a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 1996. Il silenzio-diniego dell’Ufficio fu impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 240 del 14 dicembre 2006, accolse la domanda.

2. Formatosi il giudicato su tale sentenza, e nell’inerzia dell’amministrazione, la società propose ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, all’epoca vigente; la C.T.P. di Napoli, investita del ricorso, lo dichiarò inammissibile con sentenza n. 14548 del 15 luglio 2016, poiché l’atto di messa in mora dell’Erario, previsto come condizione di proponibilità della domanda dal comma 2 dell’art. 70 citato, non era stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Dopo aver provveduto alla notifica diun nuovo atto di messa in mora, la società propose un secondo ricorso in ottemperanza che la C.T.P. respinse con sentenza n. 17905 del 10 novembre 2017, osservando che mancava in atti la prova della precedente notifica, che, quantunque considerata irrituale dalla sentenza del 2016 ai fini della messa in mora dell’Erario, costituiva l’unico atto di interruzione della prescrizione; la C.T.P., conseguentemente, ritenne che il diritto al rimborso si fosse prescritto per decorso deltermine di dieci anni a far data dalgiudicato sull’accoglimento della domanda di rimborso .

La società provvide allora alla notifica di un terzo atto di messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, con successivo e nuovo ricorso in ottemperanza; quest’ultimo fu dichiarato inammissibile dal la C.T.P. con la sentenza indicata in epigrafe, rilevando che sull’azione di ottemperanza si era ormai formatoil giudicato.

3. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione Credito Emiliano s.p.a. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 cod. civ. La ricorrente assume che la C.T.P. avrebbe errato nel ritenere sussistente un giudicato sulla sua pretesa, osservando che le precedenti decisioni, di inammissibilità e rigetto, erano motivato dal rilievo del difetto di un presupposto processuale per dar luogo all’ottemperanza e non erano,pertanto , idonee a fondare il giudicato esterno.

2. In via preliminare, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 70 del d.lgs. n. 546 /1992 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – dev’essere interpretat o nel senso di consentire il sindacato di legittimità non soltanto sul la violazione delle norme che disciplinano il predetto giudizio, ma anche su ogni altro error in procedendo nel quale si a potuto incorrere il giudice dell’ottemperanza, ivi compreso l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (cfr.

Cass.n. 14642/2019; Cass. n. 23487/2018; Cass. n. 8830/2014; Cass. n. 3057/2008). Ne deriva l’ammissibilità del presente ricorso, con il quale la contribuente ha denunziato, essenzialmente, l’erroneo rilievo della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda. 2.1. Ciò posto, il motivonon è fondato. La contribuente sostiene che le due sentenze della C.T.P. di Napoli che hanno deciso sui suoi precedenti ricorsi in ottemperanza – ritenendo il primo inammissibile e il secondo infondato – non erano suscettibili di acquisire l’autorità di cosa giudicata sostanziale ai sensi dell’art. 2909 cod. civ, «in quanto sentenze a contenuto processuale, non emesse in esito a un procedimento di cognizione piena accertativa di un diritto, bensì in esito a un procedimento di ottemperanza, il cui fine è l’attuazione dell’obbligo fissato giudizialmente». 2.2.

Tale assunto non può essere condiviso. In primo luogo, il ricorrente parrebbe attribuire al giudizio di ottemperanza una natura esclusivamente attuativa di un pregresso comando giudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio di esecuzione. Questa Corte, tuttavia, ha chiarito che il giudizio di ottemperanza, e in particolare quello tributario, ha una «peculiare natura attuativa», differenziandosidal corrispondente giudizio esecutivo civile « perch é́ il suo scopo non èquello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo […],compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza» ( così, in motivazione, Cass. n. 669/2025e Cass n. 16569/2019; in precedenza si vedano anche Cass.n. 646/2012;

Cass. n. 20202/2010; Cass. n. 4126/2004). Pertanto, se il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso va necessariamente esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), è altrettanto vero che lo stesso giudice deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato e, se il comando non risulta ben definito, compie re un'attività̀cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza definitiva che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile (così, fra le altre, Cass. n. 15827/2016).

Pertanto, il giudice dell’ottemperanza ha sempre il potere ( e il dovere) di procedere a gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuaree, soprattutto, di verificarnetutti i presupposti. Ciò significache, nel caso di specie, il giudice doveva verificare la sussistenza di tutte le condizioni che determinavano il rimborso da erogare, sostituendosi all’Amministrazione nell’attività di accertamento dei relativi presupposti. 2.3. In questo senso, occorre dar conto del fatto che, con la seconda sentenza resa sul ricorso in ottemperanza della contribuente (la decisione n. 17905 del 10 novembre 2017), la C.T.P. ha rigettato la domanda rilevando che era intervenuta la prescrizione del diritto fatto valere, essendo decorso il termine di dieci anni decorrente dalla sentenza di condanna di cui all’art. 2953 cod. civ.

In quella sede, in particolare, i giudici adìti hanno rilevato che la contribuente non aveva dato prova di aver validamente interrotto tale termine di prescrizione dopo che si era formato ilgiudicato affermativo sulla sentenza che ne aveva affermatodiritto al rimborso. 2.4. Una tale statuizione, attenendo a uno dei presupposti per la sussistenza del diritto sostanziale fatto valere, è connotata da quel carattere di “immutabilità del caso deciso” che sintetizza, secondo la comune opinione degli interpreti, il precetto affermato dall’art. 2909 cod. civ., secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

Per il tramite di essa, infatti, l’affermata prescrizione del diritto della società contribuente ad ottenere il rimborso è divenuta opponibile dall’Amministrazione in qualsiasi altro giudizio promosso dalla stessa società o da un suo avente causa, essendo unico il fatto generatore di tale rilievo, identificato con il tempo decorso dal momento in cui la sentenza che riconosceva il diritto al rimborso era divenuta irrevocabile. 2.5. D’altro canto, ove avesse voluto contestare tale statuizione, la contribuente avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso di essa.

Questa Corte, proprio con riferimento alla prescrizione ex art. 2953 cod. civ. del diritto al rimborsorilevata dal giudice dell’ottemperanza, ha affermato che la parte soccombente può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge , trattandosi, come si è detto, di rimedio ammesso anche con riferimento alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, e quindisenz’altro esperibile in relazione alla prescrizione del diritto , proprio in quanto attinente a detto rapporto (in tal senso, Cass. n. 33039/2019; in precedenza, Cass. n. 8752/2008).

Conseguentemente, la scelta della contribuente di proporre un nuovo giudizio di ottemperanzaera destinata ad arrestarsi di fronte al rilievo del giudicato intervenuto sulla prescrizione del diritto.

3. In conclusione, il ricorso è meritevole di essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento , da parte dellaricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente