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Ordinanza — n. 14911/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows IMU tax reduction for pensioners farming land, rejecting regional commission's exclusion based on pension status alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14911/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Rita Bertolone's appeal against the Regional Tax Commission's refusal of an IMU tax reduction. The Commission had denied the benefit because Bertolone and her late husband were pensioners, despite their status as direct farmers. The court ruled that pension status alone does not disqualify farmers from tax incentives, as the only requirement is membership in the agricultural social security system.

Regesto Legislator

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Art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020; Pension status alone does not preclude IMU tax reductions for direct farmers, provided they are registered in the agricultural social security system.

Parole chiave

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IMU tax reduction direct farmers pensioners agricultural social security authentic interpretation tax incentive eligibility pagamenti diretti all'agricoltura imposta diretta assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020
c.p.c., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire chein tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
1.2.La doglianza, da riqualificare come denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,è fondata.
Art. 384 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. c.p
20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp.
art. 384 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 425 del 2000
tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n.
Corte cost. n. 397 del 1994
Corte cost. n. 311 del 1995
Corte cost. n. 311 del 1995; n.
Corte cost. n. 94 del 1995
Corte cost. n. 234 del 2007
Corte Cost. n. 234 del 2007; n.
Corte cost. n. 374 del 2002
Corte cost. n. 274 del 2015
Corte cost. n. 227 del 2014
Corte cost. n. 209 del 2010
Corte cost. n. 24 del 2009
Corte cost. n. 170 del 2008
Corte cost. n. 13131 del 2023
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5506-2021proposto da: BERTOLONE RITA, rappresentata e difesa dagli Avvocati CHIARA RONCAROLO e MAURIZIO RANDAZZO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI CARISIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo s tudio dell’Avvocato GIUSEPPE BERTI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 767/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delPIEMONTE, depositata il 15 . 1 2 .202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Rita Bertolone, in qualità di erede di Tommasino Fra’ , proponericorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonteaveva respinto l’appello avverso l a sentenz a n. 11 7 /2019 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli , in rigetto de l ricors o proposto avverso avvisidi accertamento IMUper gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 emessi dal Comune di Carisio, non essendo stata riconosciuta alcuna riduzione d’imposta in relazione ai fondi condotti dalla ricorrente e dal de cuiusdella medesima, quali coltivator i dirett i in pensione .

Il Comuneresiste con controricorso. Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primomotivo la ricorrent e denuncia v iolazione dell’art. 78 bis del D.L. n. 104/2020, per avere la Commissione tributaria regionale escluso l’agevolazione per il pagamento dell’IMU in favore del la contribuentee del de cuius della medesima , in quanto titolare di redditi di pensione, iscritti alla gestione previdenziale, escludendo la sussistenza del requisito della conduzione direttadei fondi. 1.2.La doglianza, da riqualificare come denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,è fondata. 1.3.Il Collegio condivide l’orientamento da ultimo espresso da questa Corte con la sentenza n. 13131 del 2023, confermata con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, alle cui argomentazioni è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altro anche qui ribadire chein tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. 1.4.

Non appare, infine, fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e sulla sua applicabilità retroattiva in conseguenza del carattere innovativo, sollevata dal Comune. 1.5. Sul piano sostanziale, quanto alla violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., è sufficiente osservare che la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata in quanto la ratio dell’agevolazione, volta al sostegno ed all’implementazione dell’attività agricola, è sufficientemente assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale che costituisce, oltre ad un dato formale, anche la garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali che tale iscrizione presuppone. 1.6.

Quanto alla retroattività, la presenza di un rilevante contenzioso giudiziale, di contrasti giurisprudenziali nei giudizi di merito e di numerose circolari interpretative (circolare MED n. 3/DF del 18 maggio 2012; nota prot. 20535/2016 del 23 maggio 2016 del Dipartimento delle Finanze), costituiscono indici sufficienti della autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore limitato ad assegnare alle disposizioni interpretate un significato in esse già contenuto. 1.7.Giova evidenziare che il carattere interpretativo delle disposizioni comporta che le stesse si saldano con le precedenti e, intervenendo sul loro significato normativo, ne lasciano intatto il dato testuale, imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata così da non evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale (cfr. tra le molte, Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994), ed, in sostanza, la norma sopravvenuta non ha fatto venire meno le norme interpretate, in quanto le disposizioni si sono congiunte, dando luogo ad un precetto unitario (cfr.

Corte cost. n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 397 del 1994). 1.8. Siffatta configurazione conduce ad escludere che le norme su indicate abbiano un contenuto sostanzialmente innovativo ed assume importanza sotto il profilo del controllo di ragionevolezza, in relazione al quale rileva la funzione di interpretazione autentica che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire (cfr. Corte Cost. n. 234 del 2007; n. 374 del 2002). 1.9. Peraltro, il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica, non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2015; n. 227 del 2014, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).

2. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, assorbit o il secondo motivo(circa il lamentat o difetto di motivazione in merito al possesso dei requisiti necessari per accedere alle richieste agevolazioni IMU), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale della ricorrente e del de cuius come coltivator i diretti in pensione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente.

3. Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi e di modifiche normative intervenute in corso di causa, si giustifica la compensazione delle spese di lite P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso dellacontribuente; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di cons