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Decreto — n. 14841/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14841/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14841/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26299/2024 R.G. proposto da: FUTURA METAL SRL -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO DEL PIEMONTE n.451/2024 depositata il 20/09/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14841/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio spese susseguenti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26299/2024 R.G. proposto da: FUTURA METAL SRL -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO DEL PIEMONTE n.451/2024 depositata il 20/09/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida – per ciascuna delle parti controricorrenti - in euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 26299/2024 Numero sezionale 1473/2025 Numero di raccolta generale 14841/2025 Data pubblicazione 03/06/2025