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Decreto — n. 14837/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14837/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14837/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marche n.1140/2022 depositata il 14/10/2022 Numero registro generale 8343/2023 Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 14837/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14837/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale conseguenze del ritiro recupero dei costi rinuncia a pretese di salario assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Marche n.1140/2022 depositata il 14/10/2022 Numero registro generale 8343/2023 Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 14837/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8343/2023 R.G. proposto da: BATTISTELLI WALTER, BATTISTELLI LUIGI, CECCOLINI MARIA GIOVANNA, SASSI BARBARA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI N. 44, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE VERGOTTINI (-) rappresentati e difesi dall'avvocato MANCINELLI GIACOMO (MNCGCM76R02I608H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI-LEGALE DI PESARO E URBINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Marche n.1140/2022 depositata il 14/10/2022 Numero registro generale 8343/2023 Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 14837/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 8343/2023 Numero sezionale 1470/2025 Numero di raccolta generale 14837/2025 Data pubblicazione 03/06/2025