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Ordinanza — n. 14831/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayers' appeal, ordering municipality to pay litigation costs due to erroneous expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14831/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower tribunal's partial rejection of the taxpayers' appeal regarding municipal taxes and ordered the municipality to pay the litigation costs. The taxpayers argued that the lower court incorrectly compensated expenses based on vague 'controversiality' rather than specific statutory grounds for exceptional reasons. The court ruled that such vague reasoning violates the law and mandated a full award of costs to the winning parties.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: The compensation of litigation expenses is prohibited when the lower court relies on the mere 'controversiality' of issues, as this does not constitute the 'grave and exceptional reasons' required by law.

Parole chiave

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litigation expenses compensation municipal tax appeal exceptional reasons requirement controversiality vs novelty Cassation cassation order deduzione per spese compensazione della rendita sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92 c.p.c.
Tale statuizione è errata in diritto, ponendosi in contrasto col dettato dell’art. 92 c.p.c..
Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
156 del 2015 ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art.
Art. 384 c.p.c.
Art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992
546/1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 92 c.p
Tale statuizione è errata in diritto, ponendosi in contrasto col dettato dell’art. 92 c.p.c..
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23/12/2021, n. 41360
Un’altra ipotesi, emersa nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/12/2021, n. 41360) è invece riconducibile al mutamento sopravvenuto di giurisprudenza (Sez.5 - ,Ordinanza n.
Sez.5 - Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024
Sez.5 - Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024
Cass, Sez.L, Ordinanza n. 17083 del 2024
92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva” (Cass, Sez.L, Ordinanza n. 17083 del 2024, non massimata).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13923/2021 R.G. proposto da SEDATI Orsola (c.f. SDTRSL75T44H501I), nata a Roma il 4 dicembre 1975, DIANA Maria Stella (c.f. DNIMST65L42F839H), nata a Napoli il 2 luglio 1965, DIANA Francesca Romana (c.f. DNIFNC58P58F839G), nata aNapoli il 18 novembre 1958 e DIANA Gerardo (c.f. DNIGRD70R25H501M), nato a Roma il 25 ottobre 1970, rappresentati e difesi dall’avv. Guglielmo FRANSONI (c.f.: FRNGLL64T29F537J), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Crescenzio n. 2, nonché presso il seguente indirizzo di posta elettronica: guglielmofransoni@ordineavvocatiroma.org –ricorrenti – contro COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro-tempore -intimato - avverso la sentenza n. 1993/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.

Staccata di Salerno, n. 5, depositata l’8 marzo 2021 e notificata il 10 marzo 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini; Fatti di causa 1. Con sentenza n.7855/12/2017, depositata il 26.9.2017, la CTR della Campania rigettava parzialmente l'appello proposto da Orsola Sedati, Maria Stella Diana, Gerardo Diana e Francesca Romana Diana nei confronti del Comune di Salerno avverso la sentenza di primo grado della CTP di Salerno, la quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento che aveva liquidato la maggiore imposta comunale sulle aree considerate fabbricabili; ciò sul presupposto che le agevolazioni invocate ai sensi degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 non potessero essere applicate, in quanto le stesse si riferivano ai terreni agricoli e non a quelli edificabili.

Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2. Con ordinanza n. 18302/2019, depositata l’8.7.2019, questa Corte ha cassato la decisione impugnata, affermando che la CTR avrebbe dovuto accertare se l'immobile in oggetto fosse interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato d.lgs. n. 504 del 92 in quanto l'agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito - lo svolgimento di attività agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area - ha carattere oggettivo anche a favore degli altri comproprietari. Ha, pertanto, cassato la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

3. A seguito della riassunzione del giudizio, la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dei contribuenti, sul rilievo dell’assolvimento dell’onere della prova relativo alla “conduzione diretta” del fondo da parte del comproprietario Gerardo Diana, ed ha compensato le spese di lite “per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella peculiarità e nella controvertibilità delle questioni trattate”.

4. I contribuenti hanno proposto ricorso, affidato ad un unico motivo.

5. Il Comune di Salerno è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione delle spese di lite in ragione di presupposti diversi da quelli previsti dalle norme indicate. 1.1. Il motivo è fondato. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie: si tratta della versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale:

«i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n.

1) del citato d.lgs. n. 156 del 2015 ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, c.p.c. Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati «in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), n.

1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 («Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio»). Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia il tenore letterale dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c. a seguito dell’intervento additivo di C.

C ost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 - nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Questa Corte ha affermato che “la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese.

Un’ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lgs. n.220 del 2023 – applicabile ai processi instaurati dal 04/04/2024 – con la quale è stato inserito nell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento alla l’ipotesi in cui «la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio». Un’altra ipotesi, emersa nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/12/2021, n. 41360) è invece riconducibile al mutamento sopravvenuto di giurisprudenza (Sez.5 - ,Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024, Rv. 672126 - 01).

In ogni caso, come già evidenziato da questa Corte tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n.

4) d.lgs. n. 546 del 1992 (ex multis, Sez. 5 - ,Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024, Rv. 670803 - 01) .

2. Come detto, la Corte di merito ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella peculiarità e nella controvertibilità delle questioni trattate”. Tale statuizione è errata in diritto, ponendosi in contrasto col dettato dell’art. 92 c.p.c.. La “controvertibilità” delle questioni oggetto di causa non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Come già affermato da questa Corte, “controvertibile equivale a opinabile, da intendere come questione su cui non vi è certezza assoluta ma differenti opinioni, o meglio differenti interpretazioni giuridiche, il che è la regola nelle controversie giudiziali, mentre affatto diverse sono le ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva” (Cass, Sez.L, Ordinanza n. 17083 del 2024, non massimata).

Nella sentenza impugnata, inoltre, non è espressamente indicata l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza che dovrebbe giustificare l’adottata statuizione della compensazione delle spese di lite. Né sussistevano sopravvenienze normative rilevanti.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Inoltre, non essendoci ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con esclusione della censurata compensazione e con liquidazione come da dispositivo (in base al valore della lite, al numero delle parti coinvolte ed all’attività difensiva prestata) con riguardo ai vari gradi e fasi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in punto compensazione delle spese di lite e , decidendo nel merito, condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese stesse, in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 3.100,00, per il primo giudizio di legittimità, euro 4.000,00 per il giudizio di rinvio ed euro 3.100,